DPR 495/92 - Art. 088 - (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di attraversamento tranviario, attraversamento pedonale e attraversamento ciclabile.

    D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

    88. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di attraversamento tranviario, attraversamento pedonale e attraversamento ciclabile.

    1. Il segnale ATTRAVERSAMENTO TRANVIARIO (fig. II.12) deve essere usato per presegnalare, fuori e dentro i centri abitati, una linea tranviaria, non regolata da semaforo, intersecante, interferente o riducente la parte di carreggiata destinata ai veicoli.

    2. Il segnale ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (fig. II.13) deve essere usato per presegnalare un passaggio di pedoni, contraddistinto dagli appositi segni sulla carreggiata, nelle strade extraurbane ed in quelle urbane con limite di velocità superiore a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1, del codice.

    3. Il segnale ATTRAVERSAMENTO CICLABILE (fig. II.14) deve essere usato per presegnalare un passaggio di velocipedi, contraddistinto dagli appositi segni sulla carreggiata, nelle strade extraurbane ed in quelle urbane con limite di velocità superiore a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1, del codice.[1]

    4. Il segnale di cui ai commi 2 e 3 può essere usato nelle altre strade dei centri abitati solo quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza.



    [1] Comma così modificato dall'art. 65, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

    Tags: velocipedi, reg cds - titolo 2, dpr 495/1992, art.39 cds

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