DPR 495/92 - Art. 118 - (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di limitazioni alle dimensioni e alla massa dei veicoli.

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

118. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di limitazioni alle dimensioni e alla massa dei veicoli.

1. I segnali di divieto che comportano limitazioni alle dimensioni e alla massa dei veicoli sono:

a) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI LARGHEZZA SUPERIORE A ... METRI (fig. II.65): deve essere posto solo se la larghezza ammissibile sulla strada è inferiore a quella fissata dall'articolo 61 del codice;

b) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA COMPLESSIVA SUPERIORE A ... METRI (fig. II.66): deve essere posto solo se l'altezza ammissibile sulla strada è inferiore all'altezza dei veicoli definita dall'articolo 61 del codice;[1]

c) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI, O A COMPLESSI DI VEICOLI, AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A ... METRI (fig. II.67): deve essere posto solo se la lunghezza ammissibile è inferiore alla lunghezza dei veicoli definita dall'articolo 61 del codice;[2]

d) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI UNA MASSA SUPERIORE A ... TONNELLATE (fig. II.68) deve essere posto solo se la massa consentita è inferiore a quella massima consentita ai sensi dell'articolo 62 del codice per i veicoli ammessi a circolare su quel tratto di strada. Il segnale può essere integrato con pannello modello II.6 indicante il numero massimo dei veicoli ammessi a transitare contemporaneamente;

e) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI MASSA PER ASSE SUPERIORE A ... TONNELLATE (fig. II.69): deve essere posto solo se la massa consentita sull'asse più caricato è inferiore a quella stabilita dall'articolo 62 del codice.

2. Le limitazioni di transito di cui al presente articolo devono essere riportate sui cartelli di preavviso [di intersezione].[3]

3. I valori numerici inseriti nei segnali, di cui al comma 1, sono riferiti alle effettive dimensioni e alla massa del veicolo al momento del transito dello stesso.



[1] Lettera così modificata dall'art. 73, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

[2] Lettera così modificata dall'art. 73, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

[3] Comma così modificato dall'art. 73, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

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