DPR 495/92 - Art. 041 - (Art. 21 Cod. Str.) Limitazioni di velocità in prossimità di lavori o di cantieri stradali.

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

41. (Art. 21 Cod. Str.) Limitazioni di velocità in prossimità di lavori o di cantieri stradali.

1. Le limitazioni di velocità temporanee in prossimità di lavori o di cantieri stradali, sono subordinate, salvo casi di urgenza, al consenso ed alle direttive dell'ente proprietario della strada. Il Limite di velocità deve essere posto in opera di seguito al segnale LAVORI, ovvero abbinato con esso sullo stesso supporto. Il valore della limitazione, salvo casi eccezionali, non deve essere inferiore a 30 km/h. Quando sia opportuno limitare la velocità su strade di rapido scorrimento occorre apporre limiti a scalare.

2. Alla fine della zona lavori o del cantiere, se è apposto il segnale VIA LIBERA, non occorre quello di FINE LIMITAZIONE DI VELOCITÀ. È invece necessario il segnale FINE LIMITAZIONE DI VELOCITÀ se altri divieti restano in vigore. Se una limitazione di velocità diversa permane anche dopo la fine della zona lavori, è sufficiente installare il segnale col nuovo limite senza porre quello di FINE LIMITE PRECEDENTE.

Tags: reg cds - titolo 2, dpr 495/1992, art.21 cds

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