DPR 495/92 - Art. 161 (Art. 41 CdS) Lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico

    D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

    Art. 161 (Art. 41 CdS) Lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico

    1. Le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico (figg. II.452 e II.453) sono destinate esclusivamente a tale tipo di veicoli e possono essere a tre o più luci con i seguenti simboli:
    a) barra bianca orizzontale su fondo nero,
    b) triangolo giallo, con la punta rivolta verso l'alto, su fondo nero,
    c) barra bianca verticale su fondo nero,
    d) barra bianca inclinata a destra su fondo nero,
    e) barra bianca inclinata a sinistra su fondo nero.
    2. La disposizione delle luci è verticale: barra bianca orizzontale in alto, triangolo giallo al centro e barra bianca verticale in basso; le luci con barra bianca inclinata, qualora necessarie, devono essere poste in basso in sostituzione della luce con barra bianca verticale ovvero all'altezza di essa rispettivamente a destra per la luce di cui alla lettera d) ed a sinistra per la luce di cui alla lettera e) del comma 1.
    3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente:
    a) barra bianca verticale o inclinata a destra o inclinata a sinistra;
    b) triangolo giallo;
    c) barra bianca orizzontale.
    4. Le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico vanno usate unicamente quando le lanterne veicolari normali o di corsia possono ingenerare confusione all'avanzamento delle varie correnti di traffico veicolare.

    Tags: reg cds - titolo 2, dpr 495/1992, art.41 cds

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