DPR 495/92 - Art. 191 (Art. 44 Cod. Str.) - Attraversamento di linee ferroviarie di raccordo

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 191 (Art. 44 Cod. Str.) - Attraversamento di linee ferroviarie di raccordo

1. Quando la strada è attraversata da un binario di raccordo ferroviario ed il passaggio di convogli è regolato a vista con segnali manuali di agenti o di personale addetto alla manovra, l'attraversamento deve essere segnalato mediante il segnale altri pericoli (fig. II.35) con pannello integrativo modello II.6/c e successiva croce di S. Andrea in vicinanza del binario stesso. Il segnale è facoltativo nei centri abitati. (317)

2. Il segnale altri pericoli deve essere posto alla distanza regolamentare dall'attraversamento e va ripetuto in prossimità di questo qualora l'incrocio si effettui a vista ovvero per ogni altra situazione che lo renda necessario.

3. La posa dei segnali di pericolo installati in prossimità dell'attraversamento è effettuata a cura e a spese dell'esercente la ferrovia o del proprietario del raccordo; la posa degli altri segnali è effettuata, invece, a cura e spese degli enti proprietari della strada.


(317) Comma così modificato dall'art. 110, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

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