DPR 495/92 - Art. 193 (Art. 45 Cod. Str.) - Imprese autorizzate alla fabbricazione dei segnali stradali

    D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    Art. 193 (Art. 45 Cod. Str.) - Imprese autorizzate alla fabbricazione dei segnali stradali

    1. La domanda di autorizzazione alla costruzione dei segnali stradali verticali di cui all'art. 45, comma 8, del codice, deve essere presentata al Ministero dei lavori pubblici e indirizzata allo specifico servizio presso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. (323)

    2. Alla domanda, le imprese devono allegare la seguente documentazione:

    a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

    b) dichiarazione, con firma autenticata del legale rappresentante dell'impresa, da cui risulti il nome del fiduciario responsabile della produzione e del sistema di qualità; del direttore tecnico che deve avere provata esperienza nel settore specifico e dalla quale risulti anche il potenziale di mano d'opera dipendente ritenuto congruo rispetto al volume della produzione;

    c) atto di sottomissione, con indicazione della ubicazione degli impianti di fabbricazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, con firma autenticata, con il quale si impegna in qualsiasi momento, a far eseguire da parte di funzionari dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, a ciò espressamente delegati, i controlli e le verifiche ritenute necessarie;

    d) dichiarazione impegnativa del legale rappresentante dell'impresa, con firma autenticata, da cui risulti l'impegno a comunicare qualsiasi variazione, anche parziale, della struttura aziendale e della sua ubicazione e ragione sociale;

    e) certificato di abitabilità o agibilità dei locali in cui opera l'impresa, rilasciato dal comune competente per territorio in relazione alle attività in essi svolte; (324)

    f) certificazione riguardante la prevenzione incendi oppure nulla osta provvisorio per i fabbricati di vecchia costruzione;

    g) copia della documentazione presentata agli uffici di competenza per le emissioni in atmosfera e copia dell'ultima denuncia presentata ai sensi delle disposizioni, vigenti per lo smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali e di eventuali rifiuti tossici e nocivi;

    h) dichiarazione che dimostri che l'impresa è in regola con tutti gli obblighi fiscali e previdenziali;

    i) certificazione antimafia a norma di legge;

    l) dichiarazione di proprietà o di disponibilità delle attrezzature descritte all'art. 194, comma 2; (325)

    m) relazione tecnica sull'attività dell'impresa, sul potenziale produttivo e sulla organizzazione tecnica, con particolare riguardo alla produzione dei materiali, attrezzature, apparecchi o sistemi di segnalamento o di controllo prodotti;

    n) certificazione attestante l'ottemperanza alle norme in vigore per il contenimento delle sorgenti sonore negli ambienti di lavoro;

    o) certificazioni di regolarità in materia di sicurezza per la messa a terra degli impianti.

    3. La rispondenza ai requisiti di cui al comma 2 dovrà essere dimostrata all'atto della prima autorizzazione. Detta autorizzazione avrà validità per un triennio dalla data del rilascio e verrà rinnovata previa domanda da presentarsi allo stesso servizio di cui al comma 1, almeno due mesi prima della scadenza triennale. (326)


    (323) Comma così modificato dall'art. 112, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

    (324) Lettera così modificata dall'art. 112, comma 1, lett. b/A), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

    (325) Lettera così modificata dall'art. 112, comma 1, lett. b/B), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

    (326) Comma così modificato dall'art. 112, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

    Tags: reg cds - titolo 2, dpr 495/1992, art.45 cds

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