DPR 495/92 - Art. 293 (Art. 108 Cod. Str.) - Carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica delle macchine agricole

    D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    Art. 293 (Art. 108 Cod. Str.) - Carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica delle macchine agricole

    1. La carta di circolazione rilasciata per le macchine agricole, di cui all'art. 57 del codice, deve contenere i seguenti elementi fondamentali:

    a) estremi della targa di immatricolazione (se prevista);

    b) generalità del proprietario;

    c) numero di omologazione del tipo del veicolo (se ricorre);

    d) numero del telaio del veicolo;

    e) caratteristiche tecniche del veicolo.

    2. Il certificato d'idoneità tecnica, qualora previsto, deve contenere i seguenti elementi fondamentali:

    a) numero di omologazione del tipo del veicolo (se ricorre);

    b) numero del telaio del veicolo;

    c) caratteristiche tecniche del veicolo.

    3. Il Ministro dei trasporti, con proprio provvedimento, può stabilire eventuali altri elementi che devono essere contenuti nella carta di circolazione e nel certificato di idoneità tecnica, nonché le modalità esecutive delle presenti norme.

    Tags: reg cds - titolo 3, dpr 495/1992, art.108 cds

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