DPR 495/92 - Art. 321 (Art. 119 Cod. Str.) - Efficienza degli arti

    D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    Art. 321 (Art. 119 Cod. Str.) - Efficienza degli arti (551)

    1. Non possono conseguire o ottenere la conferma di validità della patente di guida coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti. Sono da giudicare invalidanti, ai fini della guida, le alterazioni anatomiche o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita. (550)

    2. Ai fini del presente articolo l'efficienza degli arti deve essere valutata senza l'uso di apparecchi di protesi od ortesi.


    (550) Comma così modificato dall'art. 180, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

    (551) Per la conferma dei requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore, a decorrere dal 1° luglio 1996, vedi il D.M. 28 giugno 1996.

    Tags: reg cds - titolo 4, dpr 495/1992, art.119 cds

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