DPR 495/92 - Art. 324 (Art. 119 Cod. Str.) - Valutazione psicodiagnostica e test psicoattitudinali

    D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    Art. 324 (Art. 119 Cod. Str.) - Valutazione psicodiagnostica e test psicoattitudinali (556) (557)

    1. Per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D ed E e per le patenti speciali delle categorie C e D, sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi e regolari per poter essere classificati almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione.

    2. Nel caso sia richiesta, ai sensi dell'articolo 119, comma 9, del codice, una valutazione psicodiagnostica, devono essere effettuate, oltre alle prove di cui al comma 1, anche altre prove di attenzione, di percezione e, su specifica indicazione del medico o della commissione medica richiedente, prove di valutazione della personalità. In ogni caso gli psicologi che procedono alle valutazioni previste dal presente articolo devono essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'articolo 119, comma 9, del codice, di una specifica formazione nel settore della sicurezza stradale.


    (556) Articolo così sostituito dall'art. 182, comma 1, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

    (557) Per la conferma dei requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore, a decorrere dal 1° luglio 1996, vedi il D.M. 28 giugno 1996.

    Tags: reg cds - titolo 4, dpr 495/1992, art.119 cds

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