DPR 495/92 - Art. 340 (Art. 134 Cod. Str.) - Immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri

    D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    Art. 340 (Art. 134 Cod. Str.) - Immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri

    1. L'immatricolazione dei veicoli indicati nell'art. 134 del codice è consentita esclusivamente presso gli uffici provinciali autorizzati dalla Direzione generale della M.C.T.C. Qualora trattasi di veicoli di proprietà di stranieri ai quali la targa viene assegnata in base alle funzioni da essi svolte in Italia, il rilascio della carta di circolazione può avvenire solo su esplicita autorizzazione della stessa Direzione.

    2. La documentazione da allegare alla domanda per l'immatricolazione con targa EE, salvo quanto diversamente disposto dalle normative comunitarie relativamente alle lettere a) e b), è la seguente: (603)

    a) bolletta doganale di importazione temporanea o di esportazione;

    b) dichiarazione consolare attestante la residenza all'estero oppure dichiarazione, vistata da un notaio o da un pubblico funzionario italiano, rilasciata con le modalità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, (allegato B) o, nel caso di italiani residenti all'estero, mediante esibizione del passaporto. E' consentita la presentazione in anticipo di una dichiarazione preventiva dell'interessato contenente i dati anagrafici, la residenza all'estero, nonché la delega fatta alle persone incaricate per lo svolgimento delle pratiche di immatricolazione. In tal caso la pratica diverrà definitiva con la presentazione della dichiarazione consolare o della dichiarazione fatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, oppure mediante esibizione del passaporto (italiano all'estero);

    c) dichiarazione di conformità o certificato di origine oppure carta di circolazione originale. Nel caso di esibizione del certificato di origine o della carta di circolazione originale, il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova secondo le modalità all'uopo dettate dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C (604) .

    3. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. indicati al comma 1, ricevuta la domanda, provvedono ad iscrivere il veicolo rilasciando la targa di riconoscimento prevista dall'art. 256, comma 4, lettera b), e la carta di circolazione, secondo le procedure dettate al riguardo dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (605)


    (603) Alinea così modificato dall'art. 195, comma 1, lett. a/A), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

    (604) Lettera così modificata dall'art. 195, comma 1, lett. a/B), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

    (605) Comma così modificato dall'art. 195, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

    Tags: reg cds - titolo 4, dpr 495/1992, art.134 cds

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