DPR 495/92 - Art. 354 (Art. 159 Cod. Str.) - Concessione del servizio di rimozione e veicoli ad esso addetti

    D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    Art. 354 (Art. 159 Cod. Str.) - Concessione del servizio di rimozione e veicoli ad esso addetti (614)

    1. Il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell'art. 159 del codice può essere affidato in concessione biennale rinnovabile a soggetti in possesso della licenza di rimessa ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che dispongono di almeno uno dei veicoli con le caratteristiche tecniche definite all'art. 12 e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

    a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE;

    b) età non inferiore ad anni 21;

    c) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;

    d) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;

    e) non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione;

    f) non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;

    g) essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2043 del codice civile per un massimale che verrà determinato con il disciplinare di cui al comma 2. (612)

    2. Alla concessione provvede l'ente proprietario della strada. Alla concessione vanno allegate le prescrizioni tecniche del veicolo e copia delle formalità di omologazione di cui all'art. 12. La concessione deve contenere l'indicazione del numero dei veicoli impiegati con i loro estremi di identificazione e di omologazione, il tempo di validità della concessione e le tariffe da applicarsi secondo un disciplinare unico approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici. (613)

    3. Per la procedura di rimozione dei veicoli che costituisce, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del codice, sanzione amministrativa accessoria, si applicano le disposizioni dell'art. 215 del codice e dell'art. 397.

    4. E' vietata la rimozione dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno.


    (612) Comma così modificato dall'art. 199, comma 1, lett. a/A-B), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

    (613) Comma così modificato dall'art. 199, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

    (614) Per le tariffe di rimozione dei veicoli da applicarsi da parte dei concessionari di cui al presente comma, vedi ilD.M. 4 settembre 1998, n. 401.

    Tags: reg cds - titolo 5, dpr 495/1992, art.159 cds

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