DPR 495/92 - Art. 358 (Art. 162 Cod. Str.) - Tipo ed omologazione del segnale mobile di pericolo

    D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    Art. 358 (Art. 162 Cod. Str.) - Tipo ed omologazione del segnale mobile di pericolo

    1. Il segnale mobile di pericolo indicato nell'art. 162, comma 2, del codice, che fa parte dell'equipaggiamento dei veicoli, ai sensi dell'articolo 72, comma 2, del codice, riproduce, con dimensioni ridotte a due terzi, il tipo piccolo del segnale altri pericoli di cui all'art. 103 (fig. II.35). (618)

    2. Il segnale deve essere maneggevole, solido, durevole e deve essere munito di apposito sostegno che ne consenta lo stabile appoggio sul piano stradale e tale da impedire il ribaltamento del segnale sotto l'azione del vento o dello spostamento d'aria provocato dai veicoli in transito.

    3. Il Ministero dei lavori pubblici omologa i tipi di segnale mobile di pericolo con le procedure previste all'art. 192.

    4. Sono ammissibili i segnali mobili di pericolo omologati nel rispetto delle prescrizioni del regolamento n. 27 della Commissione Economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. (619)


    (618) Comma così modificato dall'art. 202, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

    (619) Comma così modificato dall'art. 202, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

    Tags: reg cds - titolo 5, dpr 495/1992, art.162 cds

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