DPR 495/92 - Art. 380 (Art. 187 Cod. Str.) - Revisione della patente

    D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    Art. 380 (Art. 187 Cod. Str.) - Revisione della patente

    1. La visita medica per la revisione della patente prevista dall'art. 187, comma 3, del codice, deve, ove ricorra il caso, essere disposta nel più breve tempo possibile e comunicata all'interessato entro trenta giorni dalla data del certificato emesso dai centri di cui al comma 2 dello stesso articolo.

    2. Il Prefetto, nel provvedimento con il quale ordina al guidatore di sottoporsi alla visita medica prevista dall'art. 119, comma 4, lettera c), del codice, fissa il termine entro il quale il guidatore deve ottemperare, termine che non deve superare i sessanta giorni.

    3. L'esito della visita medica è comunicato, a cura del guidatore, al Prefetto entro quindici giorni. In caso di esito positivo, il Prefetto dispone, entro il più breve tempo possibile, la cessazione della sospensione della patente e ne ordina la consegna al titolare. In caso di esito negativo il prefetto ne dà immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali della M.C.T.C. per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informatici della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'Amministrazione degli Affari generali e del Personale del Ministero dell'interno, affinché i suddetti uffici provinciali della M.C.T.C. procedano alla revoca della patente ai sensi dell'articolo 130, comma 1, lettera a), del codice. (640)


    (640) Comma così modificato dall'art. 216, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

    Tags: speciale omicidio stradale, reg cds - titolo 5, dpr 495/1992, art.187 cds

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