DPR 495/92 - Art. 397 (Art. 215 Cod. Str.) - Rimozione del veicolo

    D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    Art. 397 (Art. 215 Cod. Str.) - Rimozione del veicolo

    1. La sanzione amministrativa della rimozione del veicolo, di cui all'art. 215, comma 1, del codice, è attuata dagli organi di polizia che accertano la violazione attraverso il trasferimento ed il deposito del veicolo in luoghi indicati dall'ente proprietario della strada. Tali luoghi devono essere attrezzati in modo che i veicoli in essi depositati siano sicuri e siano affidati ad un responsabile che assume la figura di custode. Gli enti proprietari di strade devono compilare annualmente un elenco dei depositi così attrezzati, con il numero dei veicoli che vi possono essere depositati e comunicarlo agli organi di polizia di cui all'art. 12 del codice, incaricati dell'esecuzione della sanzione. Ove in una determinata località, i depositi sono più d'uno, gli organi di polizia suddetti devono, per il trasferimento e il deposito del veicolo rimosso, scegliere quello più vicino al luogo dell'infrazione, nei limiti della loro capienza. (660)

    2. Il trasferimento del veicolo dal luogo dell'infrazione al luogo del deposito è effettuato o direttamente con gli appositi veicoli appartenenti all'ente proprietario ovvero con gli autoveicoli appartenenti alle ditte cui il servizio è stato concesso ai sensi dell'art. 159, comma 2, del codice, e dell'art. 354. In ogni caso i veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte dall'art. 12. L'organo di polizia procedente comunica all'interessato l'avvenuta rimozione ed il luogo di deposito, quando possibile. Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, è consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta. (661)

    3. Al responsabile del luogo di deposito che, ai sensi del comma 1 assume la figura di custode si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla custodia in caso di sequestro di cui all'art. 394.

    4. Per la restituzione del veicolo rimosso l'interessato o la persona da lui delegata si deve presentare al responsabile del luogo di deposito provando il titolo alla restituzione e versando le spese di intervento, rimozione e custodia secondo tabelle preparate ed annualmente aggiornate dall'ente proprietario. Della avvenuta restituzione è redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Una copia del verbale è rilasciata all'interessato. Del pagamento delle spese suddette è rilasciata quietanza dal custode. (662)

    [5. All'ipotesi di alienazione o demolizione del veicolo rimosso, prevista dall'art. 215, comma 4, del codice, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 395. (663) ]


    (660) Comma così modificato dall'art. 224, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

    (661) Comma così modificato dall'art. 224, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

    (662) Comma così modificato dall'art. 224, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

    (663) Comma abrogato dall'art. 38, comma 13, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

    Tags: reg cds - titolo 6, dpr 495/1992, art.215 cds

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