C.d.S. - Art. 008 - Circolazione nelle piccole isole

    Codice della strada

    Art. 8 - Circolazione nelle piccole isole [1] [2]

    1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 chilometri e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,[3] sentite le regioni e i comuni interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell'isola. Con medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di utenti.

    2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00.

     


    [1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993 n. 360; D.Lgs. 15.1.2002 n. 9.

    [2] Istruzioni sull'applicazione del presente articolo 8 sono state fornite con circolare 8.9.1999 n. 5222 dal Ministero dei lavori pubblici.

    [3] Le parole "d'intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo," sono state soppresse dall'art. 6 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    Tags: art.8 cds

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