C.d.S. - Art. 020 - Occupazione della sede stradale

    Codice della strada

    Art. 20 - Occupazione della sede stradale [1] [2] [3] [4]

    1. Sulle strade [5] di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata [6] può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione [7].

    2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.

    3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria [8].

    4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale,[9] ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00.

    5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

     


    [1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 29.

    [2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; legge 7.12.1999, n. 472.

    [3] L'art. 234 c.d.s., primo comma, come modificato dall'art. 1 della legge 30.3.1999, n. 83, e dall'art. 29, c. 2, della legge 7.12.1999, n. 472 in vigore dal 31.12.2000, prevede che per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni del presente articolo i comuni stabiliranno un periodo transitorio durante il quale restano consentite le occupazioni, le installazioni e gli accessi al momento esistenti.

    [4] Vedi anche i commi da 16 a 18 dell’art. 3, legge 15 luglio 2009, n. 94: ”16. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo  20  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e  successive  mod.,  il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle  extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza  pubblica,  per  ogni  luogo, possono ordinare l'immediato ripristino  dello  stato  dei  luoghi  a spese degli occupanti e, se  si  tratta  di  occupazione  a  fine  di commercio, la  chiusura  dell'esercizio  fino  al  pieno  adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

    17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel  caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli  obblighi  inerenti  alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.

    18. Se si tratta di occupazione a  fine  di  commercio,  copia  del relativo verbale di accertamento e' trasmessa,  a  cura  dell'ufficio accertatore, al comando  della  Guardia  di  finanza  competente  per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”.

    [5] La parola "statali" è stata soppressa dall'art. 12 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [6] Parola così sostituita dall'art. 12 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [7] Parole aggiunte dalla legge 7.12.1999, n. 472 in vigore dall'1.1.2000.

    [8] Periodo aggiunto dall'art. 12 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; poi sostituito dalla legge 7.12.1999, n. 472 in vigore dall'1.1.2000.

    [9] Vedi art. 16, 17 e 18 della legge 15.7.2009 n. 94 relativamente al regime sanzionatorio dell'occupazione abusiva di suolo pubblico ai fini commerciali.

    Tags: art.20 cds, art.18 cds, art.16 cds

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