C.d.S. - Art. 216 - Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente

    Codice della strada

    Art. 216 - Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente [1] [2] [3]

    1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa, ovvero della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente, il documento è ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri se si tratta della carta di circolazione, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla prefettura se si tratta della patente; la competenza territoriale di detti uffici è determinata con riferimento al luogo della commessa violazione. Il prefetto competente dà notizia dei procedimenti e dei provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza del trasgressore. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per consentire il viaggio fino al luogo di custodia.[4] Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'articolo 214.[5]

    2. La restituzione del documento può essere chiesta dall'interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. La restituzione viene effettuata dagli enti di cui al comma 1, previo accertamento del compimento delle prescrizioni suddette.

    3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta di circolazione o nel certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, o nella patente [6].

    4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'art. 203 si estende anche alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del ricorso, la sanzione accessoria è confermata. In caso di declaratoria di infondatezza dell'accertamento, questa si estende alla sanzione accessoria e l'interessato può chiedere immediatamente all'ente indicato nel comma 1 la restituzione del documento.

    5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.

    6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.004,00 a euro 8.017,00. Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa.


    [1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 30.12.1999, n. 507; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; D.Lgs. 21.11.2005, n. 286.

    [2] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 399.

    [3] La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall'art. 20 D.Lgs. 21.11.2005, n. 286, con decorrenza dal 24.01.2006. Si riporta di seguito il testo previgente: "Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida".

    [4] Relativamente alle responsabilità derivanti dal verificarsi di un incidente stradale nel quale rimanga coinvolto un veicolo mentre si appresta a raggiungere la sede della revisione ex art. 80 con la carta di circolazione ritirata, vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413-39 del 30.1.2001.

    [5] Comma così modificato dall'art. 20 D.Lgs. 21.11.2005, n. 286, con decorrenza dal 24.01.2006. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa, ovvero della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. se si tratta della carta di circolazione, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla prefettura se si tratta della patente; la competenza territoriale di detti uffici è determinata con riferimento al luogo della commessa violazione. Il prefetto competente dà notizia dei procedimenti e dei provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza del trasgressore. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'articolo 214.".

    [6] Relativamente alla impossibilità di annotazioni nella patente formato card vedi circolare Ministero dell'interno n. 29 del 13.3.2000 e nota del Ministero dei trasporti e della navigazione prot. n. 255/4630 del 23.2.2000.

    Tags: cds, art.216 cds

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