C.d.S. - Art. 215 - Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo

    Codice della strada

    Art. 215 - Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo [1] [2] [3]

    1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, questa è operata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono a che il veicolo, secondo le norme di cui al regolamento di esecuzione, sia trasportato e custodito in luoghi appositi. L'applicazione della sanzione accessoria è indicata nel verbale di contestazione notificato a termine dell'art. 201.

    2. I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti all'avente diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia, con le modalità previste dal regolamento di esecuzione. Alle dette spese si applica il comma 3 dell'art. 2756 del codice civile.

    3. Nell'ipotesi in cui è consentito il blocco del veicolo, questo è disposto dall'organo di polizia che accerta la violazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Dell'eseguito blocco è fatta menzione nel verbale di contestazione notificato ai sensi dell'art. 201. La rimozione del blocco è effettuata a richiesta dell'avente diritto, previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco, secondo le modalità stabilite nel regolamento. Alle dette spese si applica il comma 3 dell'art. 2756 del codice civile.

    4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la contestazione della violazione e l'indicazione della effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o l'intestatario del documento di circolazione si siano presentati all'ufficio o comando da cui dipende l'organo che ha effettuato la rimozione o il blocco, il veicolo può essere alienato o demolito secondo le modalità stabilite dal regolamento.[4] [5] Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato [6] serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria se non versata, nonché delle spese di rimozione, di custodia e di blocco. L'eventuale residuo viene restituito all'avente diritto.

    5. Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o del blocco del veicolo è ammesso ricorso al prefetto, a norma dell'articolo 203.[7]


    [1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360

    [2] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 397 e art. 398.

    [3] In merito a questioni varie relative ai procedimenti di custodia di veicoli sottoposti a sanzioni amministrative accessorie ai sensi del Codice della strada, vedi circolare del Ministero dell'interno 31.7.2003 prot. n. M/6326/50-7.

    [4] Con DPR 13.2.2001, n. 189 è stato approvato il Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato che all'articolo 1 comma 2 ha stabilito che i veicoli non ritirati dai proprietari, entro 3 mesi dalla notifica dell'obbligo di ritiro, si ritengono abbandonati e possono essere alienati dai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria secondo le procedure del successivo articolo 4.

    [5] Vedi anche la circolare esplicativa del Ministero dell'interno n. 300/A/1/34040/101/20/21/4 del 12.7.2001.

    [6] Parola così sostituita dall'art. 114 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [7] Comma aggiunto dall'art. 114 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

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