C.d.S. - Art. 035 - Competenze

    Codice della strada

    Art. 35 - Competenze [1] [2] [3]

    1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è competente ad impartire direttive [4] per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti di sua competenza, su tutte le strade.[5] Stabilisce, inoltre, i criteri per la pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari delle strade, coordinando questi ultimi nei casi e nei modi previsti dal regolamento e, comunque, ove si renda necessario.

    2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme del regolamento per l'esecuzione del presente codice alle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia.[6] Analogamente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme regolamentari relative alle segnalazioni di cui all'art. 44.

    3. L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume la denominazione di Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. All'Ispettorato sono demandate le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre attribuzioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al presente codice, le quali sono svolte con autonomia funzionale ed operativa.

     


    [1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 73.

    [2] Articolo modificato da: D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; D.Lgs. 15.3.2010 n. 66.

    [3] A seguito dell'unificazione del Ministero dei trasporti e della navigazione con il Ministero dei lavori pubblici nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il presente articolo ha perduto pressoché ogni efficacia in quanto la ripartizione delle competenze che venivano qui elencate sono ora tutte in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri.

    [4] Vedi anche: direttiva 16.2.1993 n. 335 "Direttiva sulla circolazione stradale in caso di nebbia"; direttiva 28.2.1997 n. 1156 "Caratteristiche della segnaletica da utilizzare per la numerazione dei cavalcavia sulle autostrade e sulle strade statali di rilevanza internazionale"; direttiva 24.10.2000 n. 6688 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per la sua installazione e manutenzione".

    [5] Con l'art. 2268, c. 893, del D.Lgs. 15.3.2010 n. 66 sono state abrogate le seguenti parole: ", eccetto quelle di esclusivo uso militare, in ordine alle quali è competente il comando militare territoriale". L'entrata in vigore è fissata al 9.10.2010. Vedi art. 2272, c. 1, D.Lgs. 15.3.2010 n. 66.

    [6] Vedi legge 5.7.1995 n. 308 "Ratifica ed esecuzione delle convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l'8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale, ed adesione agli accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1 maggio 1971, sulle stesse materie ed al protocollo, con annessi, firmato a Ginevra il 1 marzo 1973, sui segnali stradali e loro esecuzione".

    Tags: art.35 cds

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