C.d.S. - Art. 046 - Nozione di veicolo

Codice della strada

Art. 46 - Nozione di veicolo [1] [2]

1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:

a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;

b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore [3].

 


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 196.

[2] Articolo modificato da: legge 29.7.2010 n. 120.

[3] Periodo così sostituito dall'art. 8 della legge 29.7.2010 n. 120.

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