C.d.S. - Art. 048 - Veicoli a braccia

Codice della strada

Art. 48 - Veicoli a braccia [1]

1. I veicoli a braccia sono quelli:

a) spinti o trainati dall'uomo a piedi;

b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.

 


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 197.

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