C.d.S. - Art. 048 - Veicoli a braccia

    Codice della strada

    Art. 48 - Veicoli a braccia [1]

    1. I veicoli a braccia sono quelli:

    a) spinti o trainati dall'uomo a piedi;

    b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.

     


    [1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 197.

    Tags: art.48 cds

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