C.d.S. - Art. 227 - Servizio e dispositivi di monitoraggio

    Codice della strada

    Art. 227 - Servizio e dispositivi di monitoraggio [1] [2]

    1. Nell'ambito dell'intero sistema viario [3] devono essere installati dispositivi di monitoraggio per il rilevamento della circolazione, i cui dati sono destinati alla costituzione e all'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade di cui all'art. 226, comma 1, e per la individuazione dei punti di maggiore congestione del traffico.

    2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare i dispositivi di cui al comma 1 e contestualmente, ove ritenuto necessario, quelli per il rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico, in conformità, per tali ultimi, alle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

    3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla installazione d'ufficio dei dispositivi di monitoraggio.


    [1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 404.

    [2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9.

    [3] Parole così sostituite dall'art. 123 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    Tags: cds, art.227 cds

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