C.d.S. - Art. 065 - Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte

    Codice della strada

    Art. 65 - Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte [1]

    1. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1, i veicoli a trazione animale e le slitte devono esser muniti di due fanali anteriori che emettano in avanti luce bianca e di due fanali posteriori che emettano all'indietro luce rossa, disposti sui lati del veicolo. Devono, altresì, essere muniti di due catadiottri bianchi anteriormente, due catadiottri rossi posteriormente e di un catadiottro arancione su ciascun lato.

    2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale mobile di pericolo.

    3. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l'uso dei medesimi è prescritto, ovvero con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'art. 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00.

     


    [1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 221.

    Tags: veicoli a trazione animale, cds, art.65 cds

    Stampa Email

    Documenti correlati

    1. News
    2. Approfondimenti
    3. Normativa
    4. Giurisprudenza
    5. Prassi
    6. Quesiti
    7. Articoli