C.d.S. - Art. 088 - Servizio di trasporto di cose per conto terzi

    Codice della strada

    Art. 88 - Servizio di trasporto di cose per conto terzi [1] [2]

    1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto terzi quando l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente.[3]

    2. La carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio ed è accompagnata dall'apposito documento previsto dalle leggi specifiche che disciplinano la materia, che costituisce parte integrante della carta di circolazione.[4] Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t [5].

    3. Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati nell'autorizzazione o nella carta di circolazione è punito con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 46,[6] primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298 [7].



    [1] Articolo modificato da: D.Lgs. 30.12.1999 n. 507.

    [2] La disciplina dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, disciplinata dalla legge 6.6.1974 n. 298, è regolamentata anche da normative specifiche: legge 24.12.2007 n. 244; D.D. 25.11.2011 prot. n. 291; D.L. 9.2.2012 n. 5, conv. nella legge 4.4.2012 n. 35; regolamento n. 1071/2009/CE del 21.10.2009 con le integrazioni nazionali dettate con D.L. 9.2.2012 n. 5 conv. nella legge 4.4.2012 n. 35.

    [3] Vedasi anche la definizione di autotrasporto di merci per conto terzi contenuta nell'art. 2 decreto legislativo 21.11.2005 n. 286 che recita: "la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo".

    [4] La carta di circolazione non è più rilasciata sulla base dell'autorizzazione, soppressa dall'1.7.2001, ma sulla base delle condizioni per l'accesso al mercato. L'autorizzazione all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto terzi, che si estrinsecava in un apposito documento, perciò non accompagna più la carta di circolazione: i requisiti delle condizioni di accesso al mercato vengono attentamente vagliati dall'UMC all'atto del rilascio della carta di circolazione ad uso di terzi. Il controllo su strada della regolarità del trasporto avviene mediante la "scheda di trasporto", istituita dall'art. 7 del D.Lgs. 21.11.2005 n. 286, avente il contenuto indicato dal DI 30.6.2009 n. 554/RD, da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività, a cura del vettore.

    [5] Questa disposizione è resa inefficace per i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico oltre 1,5 t.

    [6] Vedi anche D.Lgs. 21.11.2005 n. 286 relativo alla liberalizzazione regolata dell'attività di autotrasporto che ha soppresso il sistema obbligatorio delle tariffe a forcella e ha introdotto un sistema basato sulla libera contrattazione dei prezzi ma con l'estensione delle responsabilità e al caricatore per le sanzioni di cui agli articoli 61, 62, 164 e 167 c.d.s. accertate a carico del conducente e al caricatore, committente e proprietario della merce per le sanzioni di cui all'art. 26, c. 2, legge n. 298/1974 accertate a carico dell'autotrasportatore.

    [7] Parole così sostituite dal D.Lgs. 30.12.1999 n. 507.

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