C.d.S. - Art. 153 - Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

    Codice della strada

    Art. 153 - Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi [1]

    1. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l’illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.[2]

    2. I proiettori [3] di profondità non devono essere usati fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità [4] possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dal comma 1 [5], nei centri abitati anche se l’illuminazione pubblica sia sufficiente.[6]

    3. I conducenti devono spegnere i proiettori di profondità passando a quelli anabbaglianti nei seguenti casi:

    a) quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle luci alla distanza necessaria affinché i conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo;

    b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l’uso dei proiettori di profondità avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare al veicolo che precede l’intenzione di sorpassare;

    c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi d’acqua o su altre strade contigue.

    4. È consentito l’uso intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l’intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1, anche all’interno dei centri abitati.[7]

    5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l’uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall’illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.[8]

    6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nel comma 1, durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 metri e larghezza non superiore a 2 metri possono essere segnalati, utilizzando in luogo delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte del traffico.[9]

    7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa di pericolo:

    a) nei casi di ingombro della carreggiata;

    b) durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo ove questo sia necessario;

    c) quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a velocità particolarmente ridotta;

    d) quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;

    e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada.

    8. In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 metri, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto [10] deve essere usata la luce posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato [11].

    9. È vietato l’uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell’art. 151.

    10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.

    11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00.


    [1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214.

    [2] Comma così sostituito dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Nelle ore e nei casi indicati nell'art. 152, comma 1, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi:

    a) i proiettori anabbaglianti: nei centri abitati, quando la illuminazione pubblica manchi o sia insufficiente; fuori dei centri abitati, anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente; fuori e dentro i centri abitati, anche di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa. Nei centri abitati tali proiettori devono essere utilizzati anche quando la illuminazione pubblica sia discontinua e quando altre sorgenti di luce possano pregiudicare sia la visibilità per il conducente, sia quella del veicolo da parte di altri;

    b) i proiettori di profondità fuori dei centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.".

    [3] Le parole “anabbaglianti e quelli” sono state soppresse dall’art. 77 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [4] Parole così sostituite dall’art. 77 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [5] Parole così sostituite dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003.

    [6] Comma così modificato dall'art. 3, d.l. 27.06.2003, n. 151, con decorrenza dal 30.06.2003. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. I proiettori di profondità non devono essere usati fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dall'art. 152, comma 1, nei centri abitati anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente.".

    [7] Comma così modificato dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003. Si riporta di seguito il testo previgente: "4. E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1, punto b), anche all'interno dei centri abitati.".

    [8] Comma così sostituito dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003. Si riporta di seguito il testo previgente: "5. Nelle ore e nei casi indicati nell'art. 152, durante la fermata e la sosta si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro.".

    [9] Comma modificato dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003. Si riporta di seguito il testo previgente: "6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nell'art. 152, comma 1, durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 m e larghezza non superiore a 2 m possono essere segnalati, utilizzando in luogo delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte del traffico.".

    [10] Parole aggiunte dall’art. 77 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [11] Parole aggiunte dall’art. 77 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

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