C.d.S. - Art. 133 - Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione

    Codice della strada

    Art. 133 - Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione [1]

    1. Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, quando circolano in Italia, devono essere muniti posteriormente della sigla distintiva dello Stato di origine.

    2. La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali.

    3. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che stranieri che circolano in Italia è vietato l'uso di sigla diversa da quella dello Stato di immatricolazione del veicolo.

    4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.


    [1] Il regolamento n. 2411/98/CE del 3.11.1998 prevede che per circolare negli Stati dell'Unione europea che impongono l'obbligatorietà della sigla distintiva dello Stato in armonia con quanto previsto all'art. 3 della Convenzione di Vienna del 1968, sia sufficiente la sigla contenuta nelle targhe, conformi a quanto indicato nel predetto regolamento n. 2411/98/CE del 3.11.1998, come in quelle italiane, in consegna dal 1999, istituite dal DPR 4.9.1998 n. 355.

    Tags: cds, art.133 cds

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