C.d.S. - Art. 126-bis - Patente a punti

    Codice della strada

    Art. 126-bis - Patente a punti [1] [2] [3] [4]

    1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione [5] di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

    1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.[6]

    2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede.[7] Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 286,00 a euro 1.142,00. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica [8].

    3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

    4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri,[9] consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti.[10] La riacquisizione di punti avviene all'esito di una prova di esame. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento [11].[12]

    5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni,[13] di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti [14].

    6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.[15]

    6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

    Norma violata

    Punti

    Art. 141

    Comma 8

    5

    Art. 142

    Comma 8

    3

    Comma 9

    6

    Comma 9-bis

    10

    Art. 143

    Comma 11

    4

    Comma 12

    10

    Comma 13, con riferimento al comma 5

    4

    Art. 145

    Comma 5

    6

    Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8, e 9

    5

    Art. 146

    Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata

    2

    Comma 3

    6

    Art. 147

    Comma 5

    6

    Art. 148

    Comma 15, con riferimento al comma 2

    3

    Comma 15, con riferimento al comma 3

    5

    Comma 15, con riferimento al comma 8

    2

    Comma 16, terzo periodo

    10

    Art. 149

    Comma 4

    3

    Comma 5, secondo periodo

    5

    Comma 6

    8

    Art. 150

    Comma 5, con riferimento all'Art. 149, comma 5

    5

    Comma 5, con riferimento all'Art. 149, comma 6

    8

    Art. 152

    Comma 3 [16]

    1

    Art. 153

    Comma 10

    3

    Comma 11

    1

    Art. 154

    Comma 7

    8

    Comma 8

    2

    Art. 158

    Comma 2, lettere d), g) e h)

    2

    Art. 161

    Commi 1 e 3

    2

    Comma 2

    4

    Art. 162

    Comma 5

    2

    Art. 164

    comma 8

    3

    Art. 165

    Comma 3

    2

    Art. 167

    Commi 2, 5, e 6 con riferimento a:

    a) eccedenza non superiore a 1 t

    1

    b) eccedenza non superiore a 2 t

    2

    c) eccedenza non superiore a 3 t

    3

    d) eccedenza non superiore a 5 t

    4

    Commi 3, 5, e 6 con riferimento a:

    a) eccedenza non superiore al 10 per cento

    1

    b) eccedenza non superiore al 20 per cento

    2

    c) eccedenza non superiore al 30 per cento

    3

    d) eccedenza non superiore al 40 per cento

    4

    Comma 7

    3

    Art. 168

    Comma 7

    4

    Comma 8

    10

    Comma 9

    10

    Comma 9 bis

    2

    Art. 169

    Comma 8

    4

    Comma 9

    2

    Comma 10

    1

    Art. 170

    Comma 6

    1

    Art. 171

    Comma 2

    5

    Art. 172

    Commi 10 e 11

    5

    Art. 173

    Comma 3

    5

    Comma 3 bis

    5

    Art. 174

    Comma 5 per violazione dei tempi di guida

    2

    Comma 5 per violazione dei tempi di riposo

    5

    Comma 6

    10

    Comma 7 primo periodo

    1

    Comma 7 secondo periodo

    3

    Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida

    2

    Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo

    5

    Comma 8

    2

    Art. 175

    Comma 13

    4

    Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a

    2

    Comma 16

    2

    Art. 176

    Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b

    10

    Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d)

    10

    Comma 21

    2

    Art. 177

    Comma 5

    2

    Art. 178

    Comma 5 per violazione dei tempi di guida

    2

    Comma 5 per violazione dei tempi di riposo

    5

    Comma 6

    10

    Comma 7 primo periodo

    1

    Comma 7 secondo periodo

    3

    Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida

    2

    Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo

    5

    Comma 8

    2

    Art. 179

    Commi 2 e 2 bis

    10

    Art. 186

    Commi 2 e 7

    10

    Art. 186 bis

    Comma 2

    5

    Art. 187

    Commi 1 e 8

    10

    Art. 188

    Comma 4

    2

    Art. 189

    Comma 5, primo periodo

    4

    Comma 5, secondo periodo

    10

    Comma 6

    10

    Comma 9

    2

    Art. 191

    Comma 1

    8

    Comma 2

    4

    Comma 3

    8

    Art. 192

    Comma 6

    3

    Comma 7

    10

     

    Per le patenti rilasciate successivamente al 1º ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio. Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti.[17]

     


     


    [1] Articolo introdotto dal D.Lgs. 15.1.2002, n. 9 la cui entrata in vigore, fissata all'1.1.2003, è stata prorogata al 30.6.2003 dal D.L. 25.10.2002, n. 236 conv., con mod. nella legge 27.12.2002, n. 284. L'articolo è stato poi modificato da: D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214; D.Lgs. 13.3.2006, n. 150; D.L. 3.10.2006, n. 262 conv. con mod. nella legge 24.11.2006, n. 286; D.L. 3.8.2007, n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160; D.L. 23.5.2008 n. 92 conv., con mod., nella legge 24.7.2008 n. 125; legge 29.7.2010 n. 120.

    [2] Vedi circolare del Ministero dell'interno in data 12.8.2003 n. 300/A/1/44248/109/16/1 modificata ed integrata, in particolare, dalla circolare 14.9.2004 n. 300/A/1/33792/109/16/1 e dalla circolare 4.2.2005, n. 300/A/1/41236/109/16/1.

    [3] L'art. 6-ter del D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 ha previsto:

    "Art. 6-ter - Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero

    1. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti, che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive mod., è istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che è progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalità previste dal medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

    2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell'arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco di due anni, l'inibizione alla guida è limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida è limitata a sei mesi.

    3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il registro degli abilitati alla guida di nazionalità straniera, al fine di rendere omogenea l'applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal presente decreto.".

    [4] Il decreto legislativo 21.11.2005 n. 286 al capo II ha recepito la direttiva 2003/59 del 15.7.2003 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti dei veicoli per la cui guida occorre la patente C, CE, D, DE per i quali ha previsto un doppio regime del sistema del punteggio della patente:

    "Art. 23 D.Lgs. 21.11.2005 n. 286 - Sistema sanzionatorio e detrazione dei punti

    1. La disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive mod., si applica anche alla carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14, nonché al certificato di abilitazione professionale di tipo KB previsto dall'articolo 311 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

    2. La decurtazione del punteggio si applica alla carta di qualificazione del conducente, se gli illeciti sono commessi alla guida dell'autoveicolo per cui è prevista la carta di qualificazione del conducente e nell'esercizio dell'attività professionale.

    3. In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, detto documento è revocato se il conducente non supera l'esame di revisione previsto dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive mod.. In caso di revoca della patente di guida determinata dall'esito negativo dell'esame di revisione, è revocata anche la carta di qualificazione del conducente o il certificato di abilitazione professionale di tipo KB".

    [5] Parole così sostituite dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003.

    [6] Comma inserito dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

    [7] Il Ministero dell'interno, con circolare 29.9.2003, prot. n. 44783 ha precisato che non si deve procedere alla decurtazione dei punti a carico dei legali rappresentanti di persone giuridiche proprietarie dei veicoli i cui conducenti non siano stati identificati.

    [8] Periodo così modificato dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151 il cui testo iniziale "La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente; tale comunicazione avviene per via telematica.", modificato dal medesimo decreto legge, è stato in vigore dal 30.6.2003 al 13.8.2003.

    [9] Relativamente alla possibilità di svolgimento dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida da parte di associazioni di categoria degli autotrasportatori, vedi circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9.10.2003, prot. n. MOT3/4053/M350.

    [10] Periodo così modificato dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151 di cui si riporta il testo iniziale, introdotto dal medesimo decreto legge, che è stato in vigore dal 30.6.2003 fino al 13.8.2003, data di applicazione della legge di conversione: "Per i titolari di certificato di abilitazione professionale nonché di patente C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti.".

    [11] Vedi D.M. 29.7.2003 modificato dal D.M. 30.3.2006 e dal D.M. 27.6.2006.

    [12] Comma così modificato dall'art. 22 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.".

    [13] Parole così sostituite dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

    [14] Periodo aggiunto dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

    [15] Comma così modificato dall'art. 22 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.".

    [16] A seguito delle modifiche all’art. 152 del c.d.s. da parte dall’art. 26 della legge 29.7.2010 n. 120, il 3° comma non esiste più.

    [17] La presente tabella è stata così modificata: dall'art. 2D.Lgs. 13.03.2006, n. 150, con decorrenza dal 14.04.2006; dall'art. 3D.L. 03.08.2007, n. 117 (G.U. 04.08.2007, n. 180); dall'art. 4 D.L. 03.08.2007, n. 117 (G.U. 04.08.2007, n. 180); dall'art. 4 D.L., 23.05.2008, n. 92 come modificato dall'allegato alla L. 24.07.2008, n. 125, con decorrenza dal 26.07.2008; dall'art. 22 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010.Art. 126-bis - Patente a punti [1] [2] [3] [4]

     

    1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione [5] di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

    1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.[6]

    2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede.[7] Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 286,00 a euro 1.142,00. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica [8].

    3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

    4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri,[9] consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti.[10] La riacquisizione di punti avviene all'esito di una prova di esame. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento [11].[12]

    5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni,[13] di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti [14].

    6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.[15]

    6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

    Norma violata

    Punti

    Art. 141

    Comma 8

    5

    Art. 142

    Comma 8

    3

    Comma 9

    6

    Comma 9-bis

    10

    Art. 143

    Comma 11

    4

    Comma 12

    10

    Comma 13, con riferimento al comma 5

    4

    Art. 145

    Comma 5

    6

    Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8, e 9

    5

    Art. 146

    Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata

    2

    Comma 3

    6

    Art. 147

    Comma 5

    6

    Art. 148

    Comma 15, con riferimento al comma 2

    3

    Comma 15, con riferimento al comma 3

    5

    Comma 15, con riferimento al comma 8

    2

    Comma 16, terzo periodo

    10

    Art. 149

    Comma 4

    3

    Comma 5, secondo periodo

    5

    Comma 6

    8

    Art. 150

    Comma 5, con riferimento all'Art. 149, comma 5

    5

    Comma 5, con riferimento all'Art. 149, comma 6

    8

    Art. 152

    Comma 3 [16]

    1

    Art. 153

    Comma 10

    3

    Comma 11

    1

    Art. 154

    Comma 7

    8

    Comma 8

    2

    Art. 158

    Comma 2, lettere d), g) e h)

    2

    Art. 161

    Commi 1 e 3

    2

    Comma 2

    4

    Art. 162

    Comma 5

    2

    Art. 164

    comma 8

    3

    Art. 165

    Comma 3

    2

    Art. 167

    Commi 2, 5, e 6 con riferimento a:

    a) eccedenza non superiore a 1 t

    1

    b) eccedenza non superiore a 2 t

    2

    c) eccedenza non superiore a 3 t

    3

    d) eccedenza non superiore a 5 t

    4

    Commi 3, 5, e 6 con riferimento a:

    a) eccedenza non superiore al 10 per cento

    1

    b) eccedenza non superiore al 20 per cento

    2

    c) eccedenza non superiore al 30 per cento

    3

    d) eccedenza non superiore al 40 per cento

    4

    Comma 7

    3

    Art. 168

    Comma 7

    4

    Comma 8

    10

    Comma 9

    10

    Comma 9 bis

    2

    Art. 169

    Comma 8

    4

    Comma 9

    2

    Comma 10

    1

    Art. 170

    Comma 6

    1

    Art. 171

    Comma 2

    5

    Art. 172

    Commi 10 e 11

    5

    Art. 173

    Comma 3

    5

    Comma 3 bis

    5

    Art. 174

    Comma 5 per violazione dei tempi di guida

    2

    Comma 5 per violazione dei tempi di riposo

    5

    Comma 6

    10

    Comma 7 primo periodo

    1

    Comma 7 secondo periodo

    3

    Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida

    2

    Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo

    5

    Comma 8

    2

    Art. 175

    Comma 13

    4

    Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a

    2

    Comma 16

    2

    Art. 176

    Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b

    10

    Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d)

    10

    Comma 21

    2

    Art. 177

    Comma 5

    2

    Art. 178

    Comma 5 per violazione dei tempi di guida

    2

    Comma 5 per violazione dei tempi di riposo

    5

    Comma 6

    10

    Comma 7 primo periodo

    1

    Comma 7 secondo periodo

    3

    Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida

    2

    Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo

    5

    Comma 8

    2

    Art. 179

    Commi 2 e 2 bis

    10

    Art. 186

    Commi 2 e 7

    10

    Art. 186 bis

    Comma 2

    5

    Art. 187

    Commi 1 e 8

    10

    Art. 188

    Comma 4

    2

    Art. 189

    Comma 5, primo periodo

    4

    Comma 5, secondo periodo

    10

    Comma 6

    10

    Comma 9

    2

    Art. 191

    Comma 1

    8

    Comma 2

    4

    Comma 3

    8

    Art. 192

    Comma 6

    3

    Comma 7

    10

     

    Per le patenti rilasciate successivamente al 1º ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio. Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti.[17]


    [1] Articolo introdotto dal D.Lgs. 15.1.2002, n. 9 la cui entrata in vigore, fissata all'1.1.2003, è stata prorogata al 30.6.2003 dal D.L. 25.10.2002, n. 236 conv., con mod. nella legge 27.12.2002, n. 284. L'articolo è stato poi modificato da: D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214; D.Lgs. 13.3.2006, n. 150; D.L. 3.10.2006, n. 262 conv. con mod. nella legge 24.11.2006, n. 286; D.L. 3.8.2007, n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160; D.L. 23.5.2008 n. 92 conv., con mod., nella legge 24.7.2008 n. 125; legge 29.7.2010 n. 120.

    [2] Vedi circolare del Ministero dell'interno in data 12.8.2003 n. 300/A/1/44248/109/16/1 modificata ed integrata, in particolare, dalla circolare 14.9.2004 n. 300/A/1/33792/109/16/1 e dalla circolare 4.2.2005, n. 300/A/1/41236/109/16/1.

    [3] L'art. 6-ter del D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 ha previsto:

    "Art. 6-ter - Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero

    1. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti, che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive mod., è istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che è progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalità previste dal medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

    2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell'arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco di due anni, l'inibizione alla guida è limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida è limitata a sei mesi.

    3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il registro degli abilitati alla guida di nazionalità straniera, al fine di rendere omogenea l'applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal presente decreto.".

    [4] Il decreto legislativo 21.11.2005 n. 286 al capo II ha recepito la direttiva 2003/59 del 15.7.2003 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti dei veicoli per la cui guida occorre la patente C, CE, D, DE per i quali ha previsto un doppio regime del sistema del punteggio della patente:

    "Art. 23 D.Lgs. 21.11.2005 n. 286 - Sistema sanzionatorio e detrazione dei punti

    1. La disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive mod., si applica anche alla carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14, nonché al certificato di abilitazione professionale di tipo KB previsto dall'articolo 311 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

    2. La decurtazione del punteggio si applica alla carta di qualificazione del conducente, se gli illeciti sono commessi alla guida dell'autoveicolo per cui è prevista la carta di qualificazione del conducente e nell'esercizio dell'attività professionale.

    3. In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, detto documento è revocato se il conducente non supera l'esame di revisione previsto dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive mod.. In caso di revoca della patente di guida determinata dall'esito negativo dell'esame di revisione, è revocata anche la carta di qualificazione del conducente o il certificato di abilitazione professionale di tipo KB".

    [5] Parole così sostituite dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003.

    [6] Comma inserito dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

    [7] Il Ministero dell'interno, con circolare 29.9.2003, prot. n. 44783 ha precisato che non si deve procedere alla decurtazione dei punti a carico dei legali rappresentanti di persone giuridiche proprietarie dei veicoli i cui conducenti non siano stati identificati.

    [8] Periodo così modificato dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151 il cui testo iniziale "La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente; tale comunicazione avviene per via telematica.", modificato dal medesimo decreto legge, è stato in vigore dal 30.6.2003 al 13.8.2003.

    [9] Relativamente alla possibilità di svolgimento dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida da parte di associazioni di categoria degli autotrasportatori, vedi circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9.10.2003, prot. n. MOT3/4053/M350.

    [10] Periodo così modificato dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151 di cui si riporta il testo iniziale, introdotto dal medesimo decreto legge, che è stato in vigore dal 30.6.2003 fino al 13.8.2003, data di applicazione della legge di conversione: "Per i titolari di certificato di abilitazione professionale nonché di patente C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti.".

    [11] Vedi D.M. 29.7.2003 modificato dal D.M. 30.3.2006 e dal D.M. 27.6.2006.

    [12] Comma così modificato dall'art. 22 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.".

    [13] Parole così sostituite dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

    [14] Periodo aggiunto dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

    [15] Comma così modificato dall'art. 22 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.".

    [16] A seguito delle modifiche all’art. 152 del c.d.s. da parte dall’art. 26 della legge 29.7.2010 n. 120, il 3° comma non esiste più.

    [17] La presente tabella è stata così modificata: dall'art. 2D.Lgs. 13.03.2006, n. 150, con decorrenza dal 14.04.2006; dall'art. 3D.L. 03.08.2007, n. 117 (G.U. 04.08.2007, n. 180); dall'art. 4 D.L. 03.08.2007, n. 117 (G.U. 04.08.2007, n. 180); dall'art. 4 D.L., 23.05.2008, n. 92 come modificato dall'allegato alla L. 24.07.2008, n. 125, con decorrenza dal 26.07.2008; dall'art. 22 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010.

    Tags: patente a punti, cds, art.126bis cds

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