Reato di lesioni personali stradali: la Corte Costituzionale conferma la procedibilità d'ufficio

    l reato di lesioni personali gravi o gravissime nella formulazione non aggravata di cui all’art. 590 bis comma 1, prevede la reclusione da tra mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime ed è un reato procedibile d’ufficio.

    La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, recante “Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103” nella parte in cui non prevede la punibilità a querela della persona offesa anche per i delitti previsti dall’art. 590-bis, comma 1 del codice penale, ha dichiarato la questione non fondata nonostante che la scelta del Legislatore non rientrasse nei limiti della delega conferita dal Governo tra cui il criterio della pena detentiva massima non superiore nel massimo a quattro anni.

    La motivazione di tale esclusione risiede nel fatto che la Legge 41/2016 in tema di omicidio e lesioni stradali gravi o gravissime, prevede una risposta punitiva per fattispecie criminose che suscitano particolare allarme sociale in quanto rappresentano la conseguenza della violazione delle norme finalizzate alla sicurezza della circolazione stradale.

    Mitigare tale impianto legislativo con la previsione della querela di parte avrebbe posto in aperta contraddizione le motivazioni sottese alle scelte legislative compiute con la predetta Legge 41/2019 con quelle espresse dal Legislatore del 2018.

    Corte Cost. - Sent. 24/10/2019 n. 223

     

    Tags: art.590bis cp

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