Intestazione fittizia: falso mediante induzione in errore del pubblico ufficiale

Integra il delitto di falso mediante induzione in errore del pubblico ufficiale - e non l'illecito amministrativo di cui all'art. 94-bis del codice della Strada - la condotta di colui che dichiari all'operatore degli uffici del Pubblico Registro Automobilistico di essere proprietario, sì da ottenerne la immatricolazione, di alcune autovetture, in realtà nella effettiva disponibilità di altri, essendone egli solo l'intestatario fittizio per effetto di operazioni simulate.

Nel caso trattato dalla quinta sezione penale di Cassazione gli imputati hanno dichiarato fittiziamente ai pubblici ufficiali della Motorizzazione che gli acquirenti dei veicoli erano le società rumene così consentendo di evadere le imposte connesse alle vendite dei suddetti veicoli integrando pienamente l' ipotesi di reato in questione.

Cass. Pen. Sez. V - Sent 27/03/2019 n. 13386

 

Tags: art.94bis cds

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