Pignoramento di veicoli – Precisazioni ministeriali

    Il Ministero dell’Interno ha fornito precisazioni in ordine agli adempimenti spettanti all'Istituto vendite giudiziarie a seguito della ricezione del veicolo pignorato ai sensi dell'art. 521 bis cpc rinvenuto in circolazione dagli organi di polizia.

    Il Ministero chiarisce che il nuovo pignoramento di cui all'art. 521-bis cpc non è l'unica procedura che viene obbligatoriamente attivata nel caso in cui oggetto di esecuzione mobiliare siano autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, ma rimane rimedio alternativo a quello previsto dall'art. 518 cpc, a discrezione del creditore pignorante.

    Per quanto riguarda gli adempimenti degli organi di polizia, devono essere consegnati all'I.V.G. solo i veicoli rinvenuti in circolazione e oggetto di pignoramento per i quali sia stato avviato il procedimento semplificato previsto dal comma 4 dell'art. 521-bis cpc

    Il Ministero, pertanto, ritiene necessario che l'organo accertatore, che rinvenga in circolazione un veicolo pignorato, verifichi preliminarmente la tipologia di procedura esecutiva avviata attraverso la consultazione del PRA o per il tramite dell'I.V.G. competente.

    Vedi Min. Interno - Circ. 28/02/2019 n. 300/A/1829/19/101/20/21/4

     

    Tags: pignoramento

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