Decurtazione punti: il giudice può valutare le scusanti per la mancata indicazione del conducente

    Ai fini dell'applicazione dell'art. 126-bis del codice della strada occorre distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati del conducente e la condotta di chi abbia fornito informazioni giustificative della mancata indicazione della persona alla guida del veicolo all'atto dell'accertamento.

    Sarà il giudice, di volta in volta, a vagliare l'idoneità ad escludere la presunzione di responsabilità a carico del dichiarante, con apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità.

    Vedi Cass. civ. sez. II - Ord. 18/04/2018 n. 9555

     

    Tags: art.126bis cds

    Stampa Email