PagoPA - Che cos'è?

    pagoPA é un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.

    pagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire presso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata. Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull’app dell’Ente (il tuo comune, ad esempio) o attraverso i canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), ovvero:

    • Presso le agenzie della tua banca
    • Utilizzando l'home banking del tuo PSP (cerca i loghi CBILL o pagoPA)
    • Presso gli sportelli ATM della tua banca (se abilitati)
    • Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5
    • Presso gli Uffici Postali.

    Il sistema è adottato da Amministrazioni pubbliche (Enti) che consentono il pagamento per mezzo di servizi offerti da Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP).

    Cosa posso pagare con pagoPA
    pagoPA ti permette di pagare tributi, tasse, utenze, rette, quote associative, bolli e qualsiasi altro tipo di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, ma anche verso altri soggetti, come le aziende a partecipazione pubblica, le scuole, le università, le ASL.

    Chi può ricevere pagamenti tramite pagoPA
    Con il sistema pagoPA si possono fare pagamenti verso tutti gli Enti della Pubblica Amministrazione, tutte le società a controllo pubblico e verso società private che forniscono servizi al cittadino purché aderiscano all’iniziativa.

    Perché una Pubblica Amministrazione deve aderire
    Le Pubbliche Amministrazioni e le società a controllo pubblico aderiscono al sistema pagoPA perché previsto dalla legge. Il vantaggio è quello di poter fruire di un sistema di pagamento semplice, standardizzato, affidabile e non oneroso per la PA e più in linea con le esigenze dei cittadini.

    Perché le banche e i Prestatori di Servizi di Pagamento possono aderire
    I Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderiscono al sistema pagoPA su base volontaria per erogare servizi di pagamento ai propri clienti (cittadini e imprese) sia occasionali che abituali. Ogni PSP aderente decide quanti e quali servizi di pagamento rendere disponibili: carta di credito, addebito in conto, ecc.

    pagoPA, quadro normativo
    Il sistema pagoPA è stato realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) in attuazione dell'art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012, come convertito in legge.

    Pubbliche Amministrazioni
    Tutte le Pubbliche Amministrazioni ed i soggetti indicati all’articolo 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) devono aderire al sistema pagoPA.
    Tale articolo 2 obbliga all’adesione a pagoPA i gestori di pubblici servizi, a prescindere dalla loro natura giuridica, e le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 18 della legge n. 124 del 2015, escluse le società quotate. Pertanto, l’adesione rimane facoltativa solo per i Prestatori di servizi di pagamento e per i soggetti non obbligati per legge che ne facciano espressa richiesta ad AgID che ne valuterà la relativa opportunità e fattibilità.
    Infine si precisa che le PA che non hanno rapporti diretti con cittadini e imprese possono essere esentate dall’adesione al sistema pagoPA, purché facciano pervenire ad AgID la specifica dichiarazione.

    Quali sono le scadenze previste?

    La piattaforma tecnologica del Nodo dei Pagamenti-SPC è attiva e funzionante dal 2012 mentre l’obbligo dei soggetti sottoposti all’applicazione del CAD di consentire agli utenti (cittadini, imprese e professionisti) di eseguire con mezzi elettronici il pagamento di quanto a qualsiasi titolo dovuto alla Pubblica Amministrazione è in vigore dal 1° giugno 2013. Inoltre, si segnala che l’articolo 65, comma 2, del Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 stabilisce «L’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 31 dicembre 2019». Pertanto, a decorrere da tale data, i prestatori abilitati a offrire servizi di pagamento ai sensi della PSD2 non potranno in alcun modo eseguire servizi di pagamento che non transitino per il Nodo dei Pagamenti-SPC e che abbiano come beneficiario un soggetto pubblico obbligato all’adesione allo stesso sistema, ad eccezione dei soli servizi indicati al paragrafo 5 delle Linee Guida, e segnatamente:

    • la Delega unica F24» (c.d. modello F24) e il Sepa Direct Debit (SDD), sino alla loro integrazione con il Sistema pagoPA;
    • eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il Sistema pagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite pagoPA poiché una specifica previsione di legge ne impone la messa a disposizione dell’utenza per l’esecuzione del pagamento;
    • i pagamenti eseguiti per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa.

     

    C.A.D. - Art. 5. Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche

    1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell’articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

    2. Al fine di dare attuazione al comma 1, l’AgID mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all’articolo 64, l’autenticazione dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. (29)

    2-bis. Ai sensi dell’articolo 71, e sentita la Banca d’Italia, sono determinate le modalità di attuazione del comma 1, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e le informazioni strumentali all’utilizzo degli strumenti di pagamento di cui al medesimo comma.

    2-ter. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento spontaneo di tributi di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

    2-quater. I prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l’utilizzo della piattaforma di cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III, fino all’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite l’Agenzia delle entrate e l’AgID, che fissa, anche in maniera progressiva, le modalità tecniche per l’effettuazione dei pagamenti tributari e contributivi tramite la piattaforma di cui al comma 2.

    2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma 2, le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione anche del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato.

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

    3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

    3-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

    4. L’Agenzia per l’Italia digitale, sentita la Banca d’Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell’ente le informazioni relative al pagamento medesimo.

    5. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

    AGGIORNAMENTO (16) Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l’art. 6-ter, comma 2) che » Gli obblighi introdotti per le amministrazioni pubbliche con le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

    AGGIORNAMENTO (29) Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 ha disposto (con l’art. 65, comma 2) che «L’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 1° gennaio 2019».

     

    Linee guida

    Le Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici definiscono regole, standard e specifiche tecniche che le PA e i PSP devono seguire per integrarsi al sistema pagoPA.

    Le Linee guida sono corredate da due allegati tecnici:

    Documentazione tecnica collegata

     

    Fonte: www.agid.gov.it

    Tags: pagopa

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