Lanterne volanti

    Domanda

    Nell’ambito di una cerimonia privata si ha l’intenzione di lanciare le cd “lanterne volanti”.
    È consentito? E se sì, sono necessarie delle autorizzazioni?

     

    Risposta

    La lanterna volante è un manufatto realizzato con un corpo di carta che avvolge una struttura rigida al cui interno vi è una fonte di calore. L’aria calda all’interno del corpo, avendo una densità minore rispetto all’esterno, fa innalzare la lanterna. Le lanterne in commercio rimangono in volo libero per circa 10 minuti dopodiché, allo spegnimento della fiamma, ritornano al suolo.

    È evidente che tali oggetti volanti sono potenzialmente pericolosi per due motivi: possono propagare incendi e possono generare pericolo per l’ambiente e il traffico aereo.

    Per il primo motivo l’accensione di tali manufatti è soggetto alla licenza di cui art. 57 TULPS, a prescindere dal fatto che l’evento abbia carattere pubblico o privato.

    Per il secondo motivo è necessario inoltrare un’istanza all’autorità aeroportuale (direzione aeroportuale ENAC – Ente Nazionale Aviazione Civile) che valuta la compatibilità dell’evento con il traffico aereo. Si rimanda alla circolare ENAC – serie Air Traffic Management (ATM) del 16 dicembre 2010 e in particolare all’allegato A) che consiste nel modello da compilare completo di note e indicazioni tecniche.

    Pertanto la licenza di cui art. 57 TULPS deve richiamare il documento “validato” dell’ENAC. La circolare del Ministero dell’Interno del 6 dicembre 2012 e la nota della Questura di Modena del 11 febbraio 2013 sono esaustive in questo senso.

    Infine, nel caso si debba intervenire – ci si riferisce alle forze di Polizia locale – e si accerti l’assenza di autorizzazione di cui art. 57 TULPS comprensiva della relativa valutazione ENAC, risulta d’obbligo, in forza all’art. 703 del codice penale (accensioni ed esplosioni pericolose), procedere ai sensi del codice di procedura penale con l’immediata interruzione dei lanci ed il sequestro delle lanterne ancora a terra.

    Si ritiene inoltre doveroso avvisare senza ritardo, anche tramite la locale Stazione dei Carabinieri, gli organi di sicurezza aerea competente per territorio (Direzione Aeroportuale/ENAC).

    17 Gennaio 2020

    Fonte: www.publika.it/rivista/lanterne-volanti/

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