Quali sono gli atti e i provvedimenti da adottare per la sfilata di carri allegorici in occasione del carnevale?

    Domanda

    Quali sono gli atti e i provvedimenti da adottare per la sfilata di carri allegorici in occasione del carnevale?

     

    Risposta

    Ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno del 1° dicembre 2009 i “carri allegorici […] devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità. In analogia a quanto previsto dall’articolo 141 bis del Regolamento del T.U.L.P.S. dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell’impianto alle regole tecniche di sicurezza.”

    È innanzitutto indispensabile acquisire l’attestato di “rispondenza dell’impianto alle regole tecniche di sicurezza” (UNI EN 13814:2005) per ogni singolo carro allegorico, redatta e firmata da un tecnico abilitato. È necessario che la documentazione sia acquisita da parte dell’ufficio comunale che concede l’area pubblica oppure, se previsto, da altro ufficio incaricato anche a rilasciare eventuali altri provvedimenti (per esempio il SUAP).

    Questo aspetto è rilevante: il provvedimento di concessione e occupazione del suolo pubblico potrebbe risultare in definitiva essere l’unico provvedimento valido rilasciato per lo svolgersi della manifestazione. Le conseguenti ordinanze adottate ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della strada sono provvedimenti non discrezionali e direttamente consecutivi al fatto che il suolo pubblico non è classificabile quale “strada”, per quel periodo indicato dall’autorizzazione dell’ente proprietario, ma diventa luogo di evento.

    Si rammenta che nel caso in cui la sfilata non si svolga in “luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico”, non necessita della preventiva valutazione, ai sensi dell’art.141 Reg. TULPS, da parte della C.C.V.L.P.S., prodromica al rilascio della licenza (o SCIA) ex artt. 68 e 69 TULPS.

    Circa la “safety”, salvo nei casi in cui viene convocata la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS), l’acquisizione e la valutazione del Piano “safety” è onere dell’ufficio comunale preposto al rilascio delle autorizzazioni alla occupazione del suolo pubblico. Il piano deve essere necessariamente redatto da un tecnico professionista e presentato successivamente alla compilazione della “scheda di valutazione del rischio” di cui la Circolare “Morcone” del 28 luglio 2017. Altresì, nelle more della redazione del piano da parte del tecnico incaricato dal responsabile della manifestazione, l’organizzatore deve innanzitutto presentare, contestualmente alla richiesta di occupazione/autorizzazione del suolo pubblico, la scheda di valutazione del rischio affinché gli uffici comunali siano resi edotti del livello di rischio, legato principalmente alla stima del numero dei partecipanti.

    Infine circa la “security” è necessario che l’organizzatore, in stretta collaborazione con gli uffici comunali, informi direttamente la Questura che adotterà eventuale ordinanza a firma del Questore per le misure atte a garantire e assicurare, oltre all’ordine pubblico, la sicurezza dall’esterno (come ad esempio la collocazione dei new jersey).

    06 Febbraio 2020

    Fonte: www.publika.it/rivista/carri-carnevale/

     

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