Il divieto di somministrazione di alcolici dalle 24:00 alle 7:00 si applica anche negli spazi concessi per dehors su suolo pubblico?

Il Ministero dello Sviluppo Economico si esprime in merito alla corretta interpretazione dell’ambito di applicazione dei commi 1 e 2, dell’articolo 14-bis, della legge 30 marzo 2001, n. 125, i quali prevedono che la somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto dalle 24:00 alle 7:00 possano essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall’articolo 86, primo comma, del TULPS; prevedono, altresì, le sanzioni amministrative per chiunque vende o somministra su spazi pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi.

Fermo quanto sopra, l’esigenza di chiarimenti è sorta proprio con riferimento alla corretta interpretazione del termine “pertinenze”, nel senso che le Associazioni di categoria degli operatori commerciali riterrebbero che anche le porzioni di aree pubbliche date in concessione per il posizionamento di tavoli e sedie, comunemente denominate anche “dehors”, possano configurarsi come pertinenze degli esercizi, con la conseguenza che il divieto di somministrazione di alcolici dalle 24:00 alle 7:00 non debba trovare applicazione per tali porzioni di aree pubbliche.

Il Ministero conclude la propria disamina sul concetto di "pertinenza" non ritenendo ammissibile che il divieto di vendita o somministrazione di alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze, dalle ore 24 alle ore 7, non operi per i dehors, sulla base di un’assimilazione di questi ultimi alle pertinenze.

(U. Auteri)

M.S.E. - Ris. 10/09/2018 n. 331482

 

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