Il TAR Lazio si pronuncia sui tatuaggi

Un soggetto viene escluso da un concorso per il reclutamento di circa 1400 finanzieri per mancanza del requisito psico-fisico, da connettere alla presenza di "n. 2 tatuaggi esimenti in regione sovramalleolare destra ed al terzo distale posteriore della gamba sinistra, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. C, punto 1, del bando di concorso": quindi, in una parte del corpo coperta dall'uniforme.

L'aspirante finanziere impugna la determinazione di esclusione davanti al TAR del Lazio il quale, con la sentenza n. 10840/2022, pubblicata il 01/08/2022, ha statuito che non può ritenersi causa di esclusione automatica da un concorso di ammissione la presenza di tatuaggi non visibili; tale esclusione automatica, afferma il Tar adito, è palesemente "in contrasto con il chiaro dettato della norma primaria, la quale si limita ad imporre un aspetto esteriore del militare decoroso, tale da consentire il corretto uso dei capi di equipaggiamento previsti".

Concludono i giudici del TAR Lazio che corre "l'obbligo per l'amministrazione di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che non trovino riscontro in specifiche cause di esclusione espressamente previste, che comunque non si appalesino conformi ad una seria ratio giustificativa, ragion per cui le cause di esclusione da un concorso a posti di pubblico impiego devono essere interpretate restrittivamente".

Vasco Talenti

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