P.C.M. - Accordo 23/06/2020 n. 586-11 - Istruzioni operative per la trasmissione in via informatica della Relazione di cui all'art. 1 del decreto del M.I.T. 30/12/2019 recante "Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

ACCORDO
23 giugno 2020, n. 586-11(SC).8

Istruzioni operative per la trasmissione in via informatica della Relazione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 dicembre 2019 recante "Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità".

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

Nella seduta del 23 giugno 2020

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, del 30 dicembre 2019, recante "Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità", sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole nella seduta del 7 novembre 2019;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del citato decreto del 30 dicembre 2019, il quale prevede che gli Enti locali adempiano all'obbligo di trasmettere la Relazione di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, seguendo le istruzioni operative che saranno fornite dal Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Vista la nota del 28 aprile 2020 del Ministero dell'interno, con la quale sono state trasmesse le Istruzioni operative, di cui al citato comma 2 dell'articolo 2 del decreto del 30 dicembre 2019, con relativa relazione;

Rilevato che l'argomento è stato iscritto all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 21 maggio 2020 e rinviato su richiesta dell'ANCI;

Vista la nota del 22 giugno 2020 con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso una versione aggiornata delle Istruzioni operative, a seguito delle proposte formulate dall'ANCI e dall'UPI nella riunione tecnica del 27 maggio 2020;

Rilevato che nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le Autonomie locali hanno espresso parere favorevole;

Esprime parere favorevole

ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, del 30 dicembre 2019 (1), recante "Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità", sulle Istruzioni operative per la trasmissione in via informatica della Relazione di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, trasmesse dal Ministero dell'interno.

Roma, 23 giugno 2020

Il Segretario: CASTRONOVO

Il Ministro dell'Interno: LAMORGESE

Allegato

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale della Finanza Locale
Ufficio III - Programmazione Finanziaria, Analisi Economico-Finanziaria e
Attività Contrattuale, Attività' di Previsioni e Gestione Bilancio

ISTRUZIONI OPERATIVE DELLA PROCEDURA INFORMATICA

OGGETTO: Istruzioni operative riguardanti l'inserimento dei dati nella piattaforma informatica in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno n. 608 del 30 dicembre 2019.

 

Le istruzioni operative riguardano l'inserimento dei dati finanziari nel modello informatico per il successivo inoltro al Ministero dell'Interno entro il 31 maggio di ciascun anno e sarà accessibile da parte di ogni ente interessato sul sito web della Direzione Centrale della Finanza Locale all'indirizzo: https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify.

Il modello informatico riproduce l'allegato "A" del Decreto interministeriale indicato in oggetto.

L'anno di riferimento è quello a cui si riferisce la relazione e cioè l'anno finanziario precedente a quello di presentazione della relazione stessa.

In prima applicazione le istruzioni operative si applicano a decorrere dal 2020 con riferimento all'anno finanziario 2019. Per quanto riguarda l'inserimento riferito ad anni finanziari precedenti saranno fornite idonee istruzioni con successiva circolare esplicativa a cura del Ministero dell'Interno.

Punto 1.

INFORMAZIONI GENERALI

I dati conoscitivi di ciascun ente e l'anno di riferimento della relazione sono inseriti automaticamente dal sistema.

Punto 2.

PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, COME RISULTANTI DALLA CONTABILITÀ DELL'ENTE DELL'ANNO PRECEDENTE.

Per proventi si intendono le somme incassate nell'anno a cui si riferisce la relazione anche se non coincidenti con le somme accertate nello stesso anno o ad accertamenti di anni precedenti al netto delle spese occorse per i procedimenti amministrativi di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1 del Decreto attuativo.

I dati contabili si intendono acquisiti dal rendiconto approvato oppure da verbale di chiusura. Selezionando almeno un "SI" la procedura consente di inserire i dati contabili.

Il Quadro 1 si compone delle sezioni da A a D.

Nella sezione A devono essere inseriti i proventi delle sanzioni applicate ad esclusione di quelle relative alle violazioni dell'articolo 142, comma 12-bis.

Nella sezione B vanno inserite le somme incassate originate da sanzioni derivanti da violazione dei limiti di velocità di cui all'articolo 142, comma 12-bis, comminate da propri organi di polizia su strade di competenza e in concessione. L'importo incassato va indicato nella misura del 100%.

Le sezioni C e D sono relative, rispettivamente, ai proventi incassati ai sensi dell'articolo 142, comma 12-bis, e quantificate nella misura del 50%, da parte dell'ente che produce la presente relazione e riguardano:

- 1. sanzioni comminate dai propri organi di polizia su strade non di proprietà;

- 2. sanzioni comminate su strade di proprietà dell'ente da parte di organi di polizia dipendenti da altri enti.

Il Quadro 1 si completa di due TOTALI che il sistema calcola automaticamente e si riferiscono al:

- TOTALE dei proventi B+C+D riguardanti l'ex art. 142, comma 12 bis;

- TOTALE complessivo dei proventi A+B+C+D.

Specificazione dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art. 142, comma 12-bis.

Per la sezione C, gli enti beneficiari, ossia gli enti a cui sono erogati il 50% delle sanzioni, vanno individuati selezionando dai menù a tendina la tipologia e la descrizione dell'ente. L'operatore deve indicare per ogni ente l'importo erogato;

Nella sezione D vanno individuati, utilizzando i menù a tendina, gli enti versanti e il relativo importo.

Il "TOTALE" viene calcolato automaticamente dal sistema e deve coincidere con quanto indicato nel Quadro 1 nelle sezioni CeD.

Punto 3.

DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 208 E DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ DI CUI ALL'ART. 142, COMMA 12-BIS.

Proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni delle norme del codice della strada di cui all'art. 208, comma 1, (ad eccezione delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art. 142, comma 12-bis) - Quadro 2.

In questo riquadro sono descritte, nella prima colonna, le tipologie di intervento di cui all'art. 208 comma 4. Nella seconda colonna, in corrispondenza della tipologia delle cennate attività, viene inserito l'insieme delle risorse finanziarie destinate alla loro realizzazione.

II "TOTALE" viene calcolato automaticamente dal sistema.

Proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art. 142, comma 12-bis, - Quadro 3.

Il Quadro si compone di due sezioni che descrivono sinteticamente le attività di cui all'art. 142, comma 12-ter-1 e 142, comma 12-ter-2 che possono essere realizzati con i proventi di cui all'art. 142, comma 12-bis.

Nella colonna "Totale in euro" vanno inserite l'insieme delle risorse finanziarie che l'ente decide di utilizzare per le cennate attività.

II "TOTALE" viene calcolato automaticamente dal sistema.

Punto 4.

UTILIZZO DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART, 208 E DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ DI CUI ALL'ART. 142, COMMA 12-bis.

Utilizzo dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni delle e ai sensi dell'articolo 208, comma 1(ad eccezione delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art. 142, comma 12-bis) - Quadro 4

Il Quadro 4 è diviso in più sezioni in funzione delle tipologie di interventi decisi dall'ente ai sensi dell'articolo 208, comma 4, lettera a, b ec, del d.lgs. 285/1992 e finanziati con i proventi di cui al 1 comma dello stesso articolo (Quadro 2).

Si premette che l'anno di riferimento è quello a cui si riferisce la relazione e cioè l'anno finanziario precedente a quello della presentazione della relazione stessa.

Vanno indicati sinteticamente gli interventi realizzati o in corso di realizzazione.

Nei campi della colonna denominata "Costo in euro" deve essere inserito il costo complessivo e la percentuale di realizzazione dell'intero intervento ricavata dalla spesa già sostenuta o da altri parametri indicativi dello stato di avanzamento.

I campi disposti per riga che indicano "Totale" non vanno compilati. Sarà il sistema a calcolare la somma del costo degli interventi e la percentuale di realizzazione complessiva.

Utilizzo dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art. 142, comma 12-bis - Quadro 5.

L'anno di riferimento è quello a cui si riferisce la relazione e cioè l'anno finanziario precedente a quello della presentazione della relazione stessa.

Come illustrato nel Quadro precedente, nella colonna intitolata "Denominazione intervento" occorre indicare gli interventi realizzati con le risorse provenienti dall'applicazione dell'art. 142, comma 12ter-1 e 12ter-2.

Per quanto riguarda la compilazione dei campi "Costo in euro", "Percentuale di realizzazione" e il "Totale" si rinvia a quanto illustrato paragrafo 4.

 

Tags: destinazione proventi, art.142 cds

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