Min. Interno - Circ. 14/10/2019 n. 300/A/8627/19/108/5/1 - Trasporto di cose su veicoli a motore e rimorchi. Tolleranza del 5%

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale

Prot. n. 300/A/8627/19/108/5/1

Roma, 14 ottobre 2019

OGGETTO: Trasporto di cose su veicoli a motore e rimorchi. Tolleranza del 5%. Di cui all'art. 167 Codice della Strada. Interpretazione ai fini dell'individuazione dei limiti di responsabilità.

 

Si fa riferimento alla lettera del 6 agosto 2019, con la quale è stato chiesto un parere sulla corretta interpretazione dell'art. 167 del Codice della Strada riguardo l'applicazione della tolleranza del 5% rispetto alla massa accertata sui veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel merito si fornisce il seguente contributo.

L'art. 167 del Codice della Strada, disciplina il trasporto di cose sui veicoli a motore, dettando regole relative alla loro massa complessiva affinché siano legittimati alla circolazione stradale. In particolare, il comma 1 del citato art. 167, sancisce un principio di carattere generale per il quale i veicoli non possono circolare con una massa complessiva superiore a quella prevista nella carta di circolazione.

Il legislatore, tuttavia, ha previsto che nella procedura di pesatura dei veicoli da parte degli organi di polizia stradale, sia sempre possibile un errore strumentale ovvero una variabilità del peso degli oggetti trasportati dovuta, essenzialmente, a fattori ambientali.

Per tale ragione, è stata prevista una tolleranza rispetto alla massa accertata, all'interno della quale, sebbene la massa sia eccedente, non può essere applicata alcuna sanzione.

Atteso quanto sopra, il veicolo che circola con una massa complessiva a pieno carico non superiore di oltre il 5% a quella indicata nella carta di circolazione, sebbene non in regola, non può essere sanzionato perché all'interno della tolleranza prevista.

Per la Prefettura si invia in allegato, per i profili di interesse, anche la nota cui la presente è riscontro.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Busacca

 

Tags: art.167 cds, trasporto cose

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