Min. Infrastrutture - D.D. 11/08/2022 n. 354 - Normativa tecnica ed amministrativa relativa ai segnali mobili plurifunzionali di soccorso.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Direzione Generale per la Motorizzazione e per i servizi
ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione

DECRETO DIRIGENZIALE
11 agosto 2022, n. 354

Normativa tecnica ed amministrativa relativa ai segnali mobili plurifunzionali di soccorso.

 

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo Codice della strada", e successive modificazioni (di seguito Codice della strada);

Visto in particolare l'articolo 72, comma 3 del Codice della strada che prevede la possibilità, per gli autoveicoli, di essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (di seguito Regolamento di esecuzione), recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, e successive modificazioni;

VistI gli artt. 230 e 231 del Regolamento di esecuzione che indicano le caratteristiche costruttive di equipaggiamento e di identificazione del segnale mobile plurifunzionale di soccorso;

Visto l'art. 230, comma 9, del Regolamento di esecuzione secondo cui il dispositivo deve essere di tipo omologato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale della Motorizzazione;

Visto l'appendice VI al Titolo II del Regolamento di esecuzione che prevede i particolari costruttivi del segnale mobile plurifunzionale di soccorso e che le modalità di prova del segnale mobile plurifunzionale, anche ai fini del rispetto di quanto prescritto ai commi 5 ed 8 dell'articolo 230, sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale della Motorizzazione;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, recante "Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche", e successive modificazioni";

Considerata l'esigenza di regolamentare, ai sensi del citato art. 230 del Regolamento di esecuzione, le procedure di omologazione del dispositivo plurifunzionale di soccorso;

Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

DECRETA

 

Art. 1 (Campo di applicazione)

1. Il presente regolamento, ai fini dell'omologazione di un tipo di segnale mobile plurifunzionale di soccorso, di cui al comma 3 dell'art. 72 del Codice della strada, disciplina le relative procedure, le modalità di prova e le caratteristiche tecniche di idoneità indicate dagli artt. 230 e 231 del Regolamento.

2. Tale dispositivo, se è realizzato con pellicola retroriflettente, deve essere a due facce riportanti le scritte previste al comma 2 dell'art.230 del Regolamento di esecuzione; se è realizzato con diciture luminose, ai sensi del comma 6 del citato art. 230, può essere ad una faccia.

 

Art. 2 (Omologazione)

1. La domanda di omologazione di un dispositivo di segnale mobile plurifunzionale di soccorso è presentata, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4 del Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277 e ss.mm. e ii. ad un Servizio Tecnico quale definito dall'art. 3, lettera ll), del decreto 28 aprile 2008 del Ministro delle infrastrutture e trasporti. La domanda contiene la specifica del programma delle prove effettuate dal costruttore del dispositivo ed è corredata da una scheda informativa conforme al modello di cui all'allegato A al presente decreto.

2. A ciascun segnale mobile plurifunzionale di soccorso, a seguito dell'esito positivo delle procedure di cui al successivo art. 3, il Servizio Tecnico assegna un numero di omologazione e rilascia il certificato di omologazione in conformità dell'art. 6 del citato decreto n. 277 del 2 maggio 2001 e ss.mm. e ii.

 

Art. 3 (Procedura per la verifica di idoneità di un segnale mobile plurifunzionale di soccorso ai fini della sua omologazione)

1. Il segnale mobile plurifunzionale di soccorso deve essere conforme alle norme previste dal presente decreto.

2. La verifica di idoneità di un segnale mobile plurifunzionale di soccorso è effettuata attraverso le prove descritte nell'allegato tecnico.

 

Art. 4 (Numero di omologazione e marcatura del segnale mobile plurifunzionale di soccorso)

1. Il Servizio Tecnico di cui all'art. 2, accertata la congruità delle prove effettuate e della documentazione presentata a corredo della domanda di omologazione, rilascia il provvedimento di omologazione del segnale mobile plurifunzionale di soccorso, assegnando al medesimo un numero di omologazione, secondo lo schema previsto all'allegato IV del citato DM 277 del 2 maggio 2001 e ss.mm. e ii.

2. In particolare il primo carattere del primo campo è "N", trattandosi di un'omologazione nazionale mentre il primo carattere del secondo campo è "S".

3. Un esempio di possibile numero di omologazione, rilasciato nell'anno 2022, dal CPA di Milano è il seguente: NCSXxxx (con "x" carattere numerico da 001 a 999).

4. Il numero di omologazione deve essere riportato su ogni segnale mobile plurifunzionale di soccorso in modo tale che sia leggibile ed indelebile.

 

Art. 5 (Prescrizioni per il costruttore del segnale mobile plurifunzionale di soccorso)

1. Per ogni segnale mobile plurifunzionale di soccorso, prodotto in conformità al tipo omologato, il Costruttore del dispositivo appone il numero di omologazione di cui all'art. 4, in maniera indelebile e rilascia un certificato di conformità secondo lo schema di cui all'Allegato B.

2. Il Costruttore deve indicare il materiale su cui il dispositivo può essere utilizzato. Tale materiale deve corrispondere a quello sul quale la prova di cui all'art. 4 dell'Allegato Tecnico è stata condotta.

 

Art. 6 (Conformità della produzione)

1. Gli impianti di produzione del segnale mobile plurifunzionale di soccorso sono soggetti alla verifica del sistema di controllo di conformità del processo produttivo e della conformità del prodotto al tipo omologato, ai sensi del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 21 aprile 2009.

2. A tal fine, il Servizio Tecnico a cui il Costruttore ha presentato la domanda di cui all'art. 2, svolge le attività previste per il controllo di idoneità del processo produttivo.

 

Art. 7 (Specifiche dei segnali mobili plurifunzionale di soccorso)

1. Le specifiche dei segnali mobili plurifunzionale di soccorso sono quelle previste agli artt. 230 e 231 del decreto Regolamento di esecuzione.

2. Per quanto non già disciplinato si rimanda all'Allegato Tecnico al presente decreto.

 

Art. 8 (Riconoscimento dei segnali omologati da altri Stati dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo)

1. I segnali equivalenti, omologati da Stati appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio economico europeo, sono soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto.

2. La verifica di cui al comma 1 si effettua sulla base di idonea documentazione, rilasciata dallo Stato che ha provveduto all'omologazione. Quest'ultima è riconosciuta in ambito nazionale solo se, dall'esame documentale, si evince che le condizioni di sicurezza del segnale sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal presente regolamento.

 

Art. 9 (Disposizioni transitorie e finali)

Il presente regolamento unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE
ing. Pasquale D'Anzi

 

Allegato tecnico

 

Art. 1 (Caratteristiche generali)

1. Il segnale mobile plurifunzionale di soccorso deve essere realizzato per consentirne l'impiego esclusivamente in caso di fermata dell'autoveicolo dovuta ad una situazione di difficoltà o di emergenza ai sensi comma 1 dell'art. 230 del Regolamento di esecuzione.

2. Nel caso di segnale mobile plurifunzionale di soccorso realizzato con pellicola retroriflettente, il costruttore può prevedere la possibilità di utilizzare diciture intercambiabili sulla faccia posteriore dello stesso.

 

Art. 2 (Dispositivi previsti al comma 2 dell'art. 230 del Regolamento di esecuzione - Caratteristiche della pellicola retroriflettente)

La pellicola retroriflettente utilizzata sui dispositivi previsti al comma 2 dell'art. 230 del Regolamento di esecuzione deve rispondere ai requisiti previsti per le pellicole dalla norma UNI EN 12899-1:2008 e ss.mm. e ii. (Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale - Parte 1: Segnali permanenti).

 

Art. 3 (Caratteristiche dei dispositivi di segnalamento realizzati con diciture luminose ai sensi del comma 6 dell'art. 230 del Regolamento di esecuzione)

1. I dispositivi di cui al comma 6 dell'art. 230 del Regolamento di esecuzione devono avere le dimensioni minime indicate all'Appendice VI dell'art. 231 dello stesso Regolamento.

2. La verifica di cui al comma 8 dell'art. 230 del Regolamento di esecuzione deve essere condotta utilizzando il procedimento previsto dalla norma UNI EN 12966-1:2019 e ss.mm. e ii.(Segnaletica verticale per il traffico stradale - Pannelli a messaggio variabile), assumendo una luminanza del dispositivo pari ad almeno 10 cd/m2.

3. Nel caso in cui il dispositivo disponga di un sistema automatico per l'alternanza ciclica temporizzata delle scritte, il passaggio da una scritta all'altra deve avvenire secondo le modalità di cui al comma 4 dell'art. 77 del Regolamento di esecuzione.

 

Art. 4 (Resistenza al vento del basamento)

1. La resistenza statica di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 231 del Regolamento di esecuzione deve essere determinata applicando il carico previsto perpendicolarmente alla superficie esterna del dispositivo mediante un pistone piatto avente le stesse dimensioni del segnale.

2. Il carico massimo deve essere raggiunto in un tempo non superiore a 10 secondi e deve essere applicato per almeno 10 minuti senza che si determini il distacco dalla superficie su cui è applicato.

3. Il dispositivo deve essere provato su una superficie il cui materiale deve essere quello per il quale verrà essere commercializzato.

 

Art. 5 (Caratteristiche elettriche del segnale mobile plurifunzionale di soccorso)

1. Il segnale mobile plurifunzionale di soccorso di cui al comma 6 dell'art. 230 del Regolamento di esecuzione deve essere alimentabile con la normale batteria dell'autoveicolo utilizzando gli attacchi elettrici normalmente presenti sullo stesso.

2. Il materiale elettrico utilizzato deve avere un grado di protezione almeno IPX3B di cui alla norma CEI EN 60529.

3. Deve essere verificata la rispondenza alla norma sulla compatibilità elettromagnetica cui alla norma UN ECE 10.

 

Art. 6 (Prova tipo elettrico)

La misura della potenza assorbita del dispositivo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 231 del Regolamento di esecuzione deve essere effettuata alimentando il dispositivo con una batteria da 12 V ad una temperatura di 23 ± 5 oC.

Tags: art.72 cds

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