Cass. pen. sez. V - Sent. 04/12/2019 n. 49303 - Differenze tra contraffazione e uso di targa contraffatta di veicolo

Cass. pen. sez. V - Sent. 4 dicembre 2019 n. 49303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente: Eduardo DE GREGORIO
Rel. Consigliere: Giuseppe DE MARZO
ha pronunciato la seguente

Sentenza

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 25/09/2018 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato A. A. e B. B. alla pena di giustizia, avendoli ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 469 cod. pen., per avere fatto uso di "targhini" contraffatti a bordo dei ciclomotori di rispettiva proprietà.

2. Sono stati proposti distinti ricorsi nell'interesse dei due imputati.

3. Il ricorso proposto nell'interesse del A. A. è affidato ai seguenti motivi.

3.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale ritenuto di non applicare, alla condotta dell'imputato, l'art. 100, comma 12 cod. strad., alla luce del principio di specialità.

3.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere i giudici di merito tratto dal semplice fatto che il ricorrente fosse stato trovato a bordo del veicolo la conseguenza che ne fosse il proprietario e che la contraffazione fosse a lui riferibile.

4. Il ricorso proposto nell'interesse del B. B. è affidato ai seguenti motivi.

4.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale escluso la grossolanità del falso.

4.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, prospettando una censura analoga a quella di cui al primo motivo del ricorso del coimputato.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del A. A. e il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del B. B. sono infondati, in quanto, come da ultimo ribadito da Sez. 5, n. 20799 del 22/02/2018, Cognetta, Rv. 273035, l'illecito amministrativo previsto dall'art. 100, comma 12, cod. strad. sanziona chi circola con veicolo munito di targa non propria o contraffatta nel caso in cui questi non sia l'autore della contraffazione, laddove, diversamente, operano le restanti norme del codice penale concernenti, come nella specie, una certificazione amministrativa (Sez. 2, n. 35434 del 05/07/2010, Bruognolo, Rv. 248303).

2. Il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del A. A. è inammissibile per assenza di specificità.
Premesso che non risulta essere stata contestata in appello la ritenuta proprietà del veicolo, si osserva che la Corte territoriale ha richiamato sul punto il contenuto dei verbali di sequestro, a proposito dei quali il ricorrente tace in modo assoluto.
Al riguardo, va ribadito che la mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

3. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del B. B. è inammissibile per la stessa ragione, avendo chiarito la Corte d'appello, in termini che non palesano alcuna illogicità e che si collocano nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 6873 del 06/10/2015 - dep. 22/02/2016, Carillo, Rv. 266417), che i "targhini" erano dello stesso materiale plastificato degli originali e che solo i controlli via radio con la Motorizzazione civile avevano consentito di accertare che si trattava di targhe alterate.

4. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti ai pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2019.

Il Presidente: DE GREGORIO

Il Consigliere estensore: DE MARZO

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019.

 

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