Codice della strada - Se il Giudice di Pace respinge il ricorso non può disporre la rateizzazione del pagamento

Data documento
21/12/2009
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Corte di Cassazione Civile sez. II 21/12/2009 n. 26932
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Fatto e diritto

Il giudice di pace di Xxxxxxx con sentenza del 3 ottobre 2005 respingeva l'opposizione proposta da xxx avverso il comune di Xxxxxxxx per l'annullamento di numerosi verbali di accertamento di infrazioni al Codice della Strada , elevati per aver circolato in corsie riservate ad altri veicoli. Stabiliva però "per equità" una dilazione di pagamento, fissando la rata mensile di euro 10.

Il comune di Xxxxxxx ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 9 agosto 2006.

L'opponente è rimasto intimato.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato.

Il ricorso denuncia congiuntamente "mancata corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato" (violazione art. 112 cod. proc. civ. ) e violazione degli artt. 23 e 26 della legge n. 689 del 1981. Rileva che il giudice di pace non aveva il potere di concedere la rateizzazione, nè quello di decidere la controversia secondo equità.

La censura di violazione di legge, logicamente assorbente e quindi da esaminare prioritariamente, è fondata. L'articolo 26 della legge sulle sanzioni amministrative consente infatti il pagamento rateale su disposizione dell'autorità che applica la sanzione, che nel caso di specie era stato il comune di Firenze. Nel rigettare il ricorso il giudice di pace non ha rideterminato la sanzione ex articolo 204 bis del codice della strada.

Inoltre il potere di suddivisione in rate è legato all'esistenza di condizioni economiche disagiate dell'obbligato e non può essere stabilito secondo equità, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata. Infine la rateizzazione non può essere inferiore a 15,00 Euro e non può superare le trenta rate: il giudice di pace non si è attenuto neppure a tali parametri, poichè ha fissato la rata mensile in dieci euro e non ha considerato che in relazione all'importo complessivo delle somme ingiunte (pari, stando al ricorso, a Euro xx) sarebbero necessari Euro xx. xx rate per ultimare il pagamento. La norma invocata è stata quindi violata sotto tutti gli aspetti denunciati.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata disposta la rateizzazione del pagamento delle sanzioni opposte e la condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui dispone la rateizzazione del pagamento.

Condanna parte intimata alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro () per onorari, Euro () per esborsi, oltre accessori di legge.

(omissis)

Commenti (1)
Ancora una volta la Cassazione mette dei punti fermi avverso alcune sentenze di GdP discutibili. Nello specifico la legge 689 preve un numero massimo di rate e un importo minimo per ogni rata, cosa che a quanto pare quel GdP ha ignorato. Inoltre va sottolineato che tale beneficio deve essere accordato unicamente a chi si trova in condizioni economiche disagiate e non anche a chi ha commesso più violazioni che comportano un notevole esborso. Per ultimo ricordiamo sempre che stiamo parlando di persone che hanno violato la legge e per cui bisogna sempre ricordarci della nota frase "certezza della pena" l'alternativa è vanificare il nostro lavoro sulle strade.
Buon lavoro a noi tutti.
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