Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza
23 marzo 2012
Risoluzione n. 75219
Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Quesito in materia di nomina di procuratore avente i requisiti professionali per le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.
Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Comune, alla luce della deliberazione di giunta camerale n. 75765 del 16 febbraio 2012 della Regione Veneto, torna a chiedere chiarimenti in merito all’obbligatorietà dell’atto notarile per la nomina del procuratore all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Tale questione era già stata oggetto dell’allegato parere n. 95852 del 20-5-2011, con il quale la scrivente Direzione, con riferimento all’attività di vendita, aveva ritenuto non necessario l’obbligo dell’atto notarile, ritenendo sufficiente l’indicazione del soggetto preposto e la sottoscrizione da parte del medesimo, a meno che, per circostanze interne alla società medesima, la stessa non reputasse necessario adottare atti formali.
Nella citata deliberazione di giunta camerale, inoltrata da codesto Comune, la Regione Veneto non concorderebbe con il parere di cui sopra, in quanto il Ministero, con riferimento all’individuazione, in caso di società, dei soggetti che devono possedere i requisiti professionali, ora disciplinati dall’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, non avrebbe ricondotto le due attività di vendita e somministrazione alla medesima disciplina normativa, in quanto nel caso dell’attività di somministrazione è dovuto intervenire con una interpretazione volta a colmare il vuoto creatosi con l’abrogazione dell’articolo 2 della legge n. 287 del 1991.
Di conseguenza, ad avviso della Regione, quanto affermato dal Ministero sarebbe applicabile solamente nelle Regioni che non abbiano autonomamente normato in materia, stante l’esercizio della potestà legislativa primaria in materia di commercio da parte delle stesse, sottolineando, altresì, il fatto che la Regione Veneto ha disciplinato il settore dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande con la L.R. 21-9-2007, n. 29.
In particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera m), della L.R. n. 29 stabilisce che per procuratore all’esercizio dell’attività di somministrazione si intende “… la persona cui è conferita la rappresentanza nell’effettiva conduzione dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo 2209 del codice civile”.
Il citato articolo 2209 c.c., con riferimento ai procuratori, rimanda alle disposizioni degli artt. 2206 e 2207, i quali stabiliscono che “La procura con sottoscrizione del proponente autenticata deve essere depositata per l’iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese”.
Inoltre, l’articolo 3, comma 1, lettera n), della stessa L.R., prevede anche la figura del preposto, ovvero “… la persona cui è affidata l’effettiva conduzione del singolo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande”.
Infine la Regione Veneto evidenzia che la Deliberazione di Giunta regionale n. 2026 del 3 agosto 2010, con specifico riferimento all’articolo 71, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010, afferma che “.. sia il procuratore all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 3, comma 1, lettera m) della legge regionale, sia il preposto di cui all’articolo 3, comma 1, lettera n) della stessa sono qualificabili come soggetti ‘preposti all’attività commerciale’”.
Stante quanto sopra si precisa quanto segue.
La richiamata L.R. 21-9-2007, n. 29, all’articolo 4, comma 4 (requisiti morali) prevede che “In caso di società, associazioni, organismi collettivi o circoli privati i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante e dal procuratore all’esercizio dell’attività di somministrazione …”.
Il comma 7, dell’articolo 4 (requisiti professionali) prevede anch’esso che “In caso di società, associazioni,organismi collettivi o circoli privati il possesso dei requisiti di cui al comma 6 è richiesto al legale rappresentante o al procuratore all’esercizio dell’attività di somministrazione …”.
Nel successivo comma 8 viene specificato che “Qualora il titolare dell’impresa, o il legale rappresentante, o il procuratore di cui all’articolo 3, comma 1, lettera m), non provvedano direttamente all’effettiva conduzione dell’esercizio, è nominato un preposto in possesso dei requisiti morali e professionali di cui ai commi 1 e 6”.
Da quanto citato la L.R. in questione sembrerebbe prevedere la figura del preposto solo in secondo luogo, ovvero qualora il legale rappresentante o il procuratore non provvedano all’effettiva conduzione dell’esercizio.
Il decreto legislativo n. 59 del 2010, che all’articolo 71 stabilisce i requisiti di accesso delle attività commerciali, sia di vendita che di somministrazione, al comma 5 (requisiti morali) invece ribadisce che “In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252”.
Con riferimento al possesso dei requisiti professionali, disciplinati dall’articolo 71, comma 6, dello stesso decreto, la mancanza di una norma specifica relativamente al possesso degli stessi requisiti in caso di società, associazioni od organismi collettivi è stata oggetto del citato parere 0095852 del 20-5-2011; ovvero, in caso di attività di vendita si deve fare riferimento alla disposizione di cui al comma 6, dell’articolo 5, del d.lgs n. 114 del 1998, tuttora vigente, che recita “In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all’attività commerciale”; in caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in assenza del richiamo espresso quale quello contenuto nell’articolo 2 della legge n. 287 del 1991, soppresso dal comma 7, dell’articolo 71, del d.lgs. n. 59 del 2010, in caso di società o di organismi collettivi, l’obbligo del requisito professionale resta in capo al legale rappresentante o suo delegato.
Di conseguenza, ad avviso della scrivente, le disposizioni di cui al citato articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in materia di requisiti di accesso alle attività, nonché le precisazioni della circolare esplicativa n. 3635/C del 6-5-2010, consentono di ribadire l’orientamento espresso nella citata nota.
Si fa riferimento, in particolare, alla necessità di garantire il carattere unitario nazionale dell’individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed eventuali titoli abilitanti, anche con riferimento alle pronunce della Corte Costituzionale che hanno riservato allo Stato, nell’ambito della competenza legislativa concorrente con le Regioni, l’individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed orientamenti didattici, nonché la disciplina dei titoli di abilitazione all’esercizio professionale.
In nome, poi, della tutela della concorrenza, si ritiene di esclusiva competenza statale non solo la disciplina concernente i requisiti ma anche quella relativa alle modalità di accesso all’attività.
Conseguentemente, ad avviso della scrivente, considerato che nel decreto legislativo n. 59 del 2010 non vi sono disposizioni in materia di forma dell’atto ai fini della indicazione del soggetto che deve essere in possesso dei requisiti di accesso all’attività, nulla può essere preteso in tal senso da una norma regionale.
Considerato, altresì, quanto ribadito dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 2026 del 3 agosto 2010, ovvero che sia il procuratore che il preposto all’attività di somministrazione di alimenti e bevande possono essere qualificabili come soggetti preposti all’attività commerciale, la scrivente Direzione ritiene che la figura del procuratore così come prevista dalla L.R. possa ritenersi possibile ma non indispensabile (lasciando la scelta alla società che intende avvalesi della persona in questione) e che in nessun modo possa essere prevista solo in secondo luogo, ovvero solo qualora il legale rappresentante o il procuratore non provvedano all’effettiva conduzione dell’esercizio, così come invece stabilito dalla stessa L.R. al citato articolo 4, comma 8.
Si coglie l’occasione per richiamare, al riguardo, quanto esplicitato in premessa alla circolare 3635/C, ovvero che le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 59 del 2010, riconducibili alla competenza statale riservata, nella misura in cui incidono su materie di competenza esclusiva regionale e su materie di competenza concorrente, prevalgono su eventuali disposizioni regionali in contrasto, che le Regioni avrebbero dovuto adeguare alle norme di attuazione della direttiva comunitaria, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dallo stesso citato decreto legislativo.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
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