Intestazioni fittizie - Cancellazione d'ufficio dall'Archivio Nazionale Veicoli e dall'Archivio del Pubblico Registro Automobilistico; Art. 94-bis, comma 3, CdS.

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4/06/2012
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ACI - Circ. 04/06/2012 n. 6470
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Automobile Club d'Italia
DIREZIONE CENTRALE
SERVIZI DELEGATI

Data 04/06/2012

Prot. DSD/OOO6470/12

OGGETTO: Intestazioni fittizie - Cancellazione d'ufficio dall'Archivio Nazionale Veicoli e dall'Archivio del Pubblico Registro Automobilistico; Art. 94-bis, comma 3, CdS.

 

Com'è noto, l'art. 94-bis, comma 3, del Codice della Strada introdotto dalla legge n. 12012010, prevede che i veicoli per i quali sia stata accertata in via definitiva un'intestazione fittizia ai sensi del comma 1, siano cancellati d'ufficio dall'Archivio Nazionale Veicoli e dal Pubblico Registro Automobilistico su richiesta degli Organi di Polizia Stradale.

Il Ministero deU'lnterno, a seguito di interlocuzione con il Ministero dei Trasporti, ha precisato che ai fini della concreta applicazione della citata disposizione non è necessaria l'emanazione del previsti Decreti attuativi.

Conseguentemente il Dipartimento dei· Trasporti, con la circolare n. 13245 del 14 maggio scorso (resa nota con Avvertenza UNC del 18105/12), ha fornito indicazioni in ordine alla individuazione dell'Ufficio competente (PRA o Motorizzazione) a ricevere le richieste delle formalità in parola da parte degli Organi di Polizia.

La cancellazione d'ufficio in oggetto, similmente alle procedure già in uso per le radiazioni per demolizione ed esportazione all'estero, sarà gestita con procedura telematica cooperante in modo da garantire il contestuale aggiornamento del Pubblico Registro Automobilistico e dell'Archivio Nazionale i Veicoli nell'intento di assicurare una più efficace Mela degli interessi sia di ordine pubblico, sia dei cittadini a nome dei quali siano stati fraudolentemente intestati veicoli.

Trattandosi di una formalità effettuata d'ufficio essa sarà ovviamente esente da ogni importo (PRA e DT) e imposta; inoltre, non è prevista l'emissione e il rilascio di alcuna documentazione.

la citata procedura, riservata o solo agli Uffici Provinciali. ACI e Motorizzazione, sarà operativa a decorrere dal giorno 7 giugno p.v

Il competente Ufficio Servizi PRA provvedérà, nei prossimi giorni a fornire le necessarie istruzioni operative connesse all'utilizzo del nuovo codice formalità.

Poiché la canoellazione d'ufficio presuppone che l'accertamento o dell'intestazione fittizia di un veicolo sia divenuto definitivo, è imprescindibile che gli Uffici verifichino o preventivamente che la richiesta degli Organi di Polizia presenti tale requisito. perché, ad esempio, corredata da adeguate prove documentali o arricchite nel testo medesimo di idonee informazioni o specifiche formule/clausole di definitività.

AI riguardo, il Ministero dell'Interno ha chiarito che, in forza delle vigenti disposizioni in materia, l'accertamento è da ritenersi definitivo qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

a) il trasgressore abbia effettuato nei termini di legge il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;

b) il trasgressore non abbia proposto ricorso awerso il verbale di contestazione amministrativa pecuniaria;

c) il trasgressore abbia esperito tutti i rimedi giurisdizionali od amministrativi di impugnazione del verbale di contestazione e abbia ottenuto il rigetto dei gravami.

In considétéZione della delicatezza della materia, si invitano i Direttori degli Uffici Provinciali ad attivare da subito incontri con le Autorità locali interessate per una proficua condivisione delle soluzioni operative connesse alle formalità in parola, concernenti, ad esempio, l'adozione dell'allegato modello (Ali. 1 ) per garantire l'univocità delle modalità di richiesta.

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano i migliori saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Vicenzo Pensa)

Allegato

Modulo per formalità cancellazione d'ufficio veicoli ex art 94bis. comma 3 CdS

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