Art. 11, c. 8, del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" (Bollino blu)

Data documento
30/05/2012
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M.I.T. - Circ. 30/05/2012 n. 15241
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Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Segreteria del Direttore Generale

Roma, 30/05/2012

Prot. 15241

OGGETTO: Articolo 11, comma 8, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo"

 

E' stato chiesto a questa Direzione di esprimere il proprio competente parere in ordine alla possibilità, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge in oggetto, di continuare ad applicare le disposizioni, emanate da enti autarchici territoriali, inerenti il c.d. "bollino blu" ossia il controllo annuale delle emissioni dei gas di scarico dei veicoli a motore, effettuato, previa specifica autorizzazione rilasciata dai citati enti, da operatori privati, esercenti l'attività di officina meccanica od elettrauto.

In proposito si chiarisce che la norma in esame, la cui rubrica titola "Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, bollino blu e apparecchi di controno della velocità", la cui unica finalità é quella di semplificare e razionalizzare alcune disposizioni inerenti la circolazione dei veicoli a motore, ha precisato che "a decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo.”

La formulazione della disposizione, anche in ragione delle finalità che persegue, non consente interpretazioni diverse da quella letterale che conduce ad affermare che, a far data dalla sua entrata in vigore, l'unica verifica obbligatoria, relativa al rispetto dei limiti di emissione dei gas di scarico dei veicoli a motore, è quella che si effettua in occasione della revisione periodica, così come prevista dal vigente articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).

Di conseguenza, si precisa che:

a) la nonna in oggetto ha tacitamente abrogato ogni disposizione, diversa dall'articolo 80 del c.d.s., inerente il controllo periodico dei gas di scarico dei veicoli a motore;

b) la verifica del contenimento dei gas di scarico dei singoli veicoli, nei limiti previsti dalle disposizioni pertinenti, si effettua unicamente in occasione della revisione periodica;

c) qualsiasi operazione tecnica, diversa da quella di revisione, finalizzata ai controlli di cui si tratta deve considerarsi arbitraria ed inefficace il relativo esito.

IL DlRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio Vitelli)

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