Cassazione Civile sez. II - Sent. 13/04/2012 n. 5858
La società in epigrafe indicata impugnava in sede giurisdizionale gli accertamenti emessi dalla concessionaria del Comune di Varese, …srl, inerenti l’imposta sulla pubblicità per l’anno 2006
La CTP di Varese rigettava il ricorso, giusta decisione che la CTR, pronunciando sull’appello della contribuente, confermava con motivazione sostanzialmente adesiva.
La … snc con ricorso notificato 21-22-23 settembre 2010, ha chiesto la cassazione della sentenza di appello, sulla base di un mezzo.
L’intimata … srl ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile, e, comunque rigettata e, con successiva memoria ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni.
Motivi della decisione
I giudici hanno confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto applicabile alla fattispecie, l’articolo 12 e non l’articolo 13 del D.Lgs. 507/93, opinando che la circostanza che i veicoli, sui quali erano installate le insegne pubblicitarie erano stati lasciati lungamente in sosta in due zone urbane del territorio di Varese, induceva a escludere l’operatività dell’articolo 13 citato, riguardando tale norma la tariffa applicabile ai veicoli circolanti.
Con l’unico motivo la società contribuente censura l’impugnata decisione per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 del D.Lgs. 507/93 e 2697 del codice civile.
Deduce che i giudici di merito sarebbero incorsi in errore, sia nell’applicare alla fattispecie l’articolo 12 citato, disciplinando lo stesso gli impianti stabilmente ancorati al suolo e non anche quelli mobili, sia pure per aver violato il principio dell’onere della prova, affermando che incombeva sulla contribuente l’onere di provare la sussistenza dei presupposti del1'imposizione.
Entrambe le doglianze sono prive di fondamento.
Quanto alla prima, perché nella decisione non è ravvisabile il denunciato vizio, ritenendo il Collegio che la CTR non solo non abbia fatto alcuna affermazione che si ponga in contrasto con le denunciate norme, ma che, anzi, si sia attenuta al quadro normativo di riferimento, offrendone una corretta e logica lettura.
Costituisce, infatti, principio consolidato e condiviso, quello secondo cui in tema di imposta comunale sulla pubblicità, qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome, l’attività ed il prodotto di una azienda, è soggetta ad imposta sulla pubblicità ai sensi degli artt. 5 e 6 D.Lgs. n. 507 del 1993, restando irrilevante che detto mezzo di comunicazione assolva pure ad una funzione reclamistica o propagandistica (Cass, n.15654/2004, n.17852/2004).
D'altronde, è pacifico che la fattispecie prevista dall’art.13 del D.Lgs n. 507/1993 (pubblicità effettuata con veicoli), costituisce una ipotesi eccettuata, rispetto a quella disciplinata dal precedente art. l2 (pubblicità ordinaria), che, invece, ha portata generale e, quindi, si applica in tutti i casi in cui una specifica disposizione di legge non preveda diversamente.
La questione da affrontare e risolvere e, allora quella di verificare se sia stata corretta la riconduzione della fattispecie alla generale previsione dell'art.12 citato, così come disposto dalla CTR, ovvero andasse applicata la speciale disposizione del successivo art. 13, concernente la pubblicità effettuata con i veicoli.
Ritiene il Collegio che un’interpretazione del quadro normativo di riferimento, rispettosa dei canoni dell'ermeneutica e costituzionalmente orientata, induca a ritenere che la "pubblicità effettuata con i veicoli" di cui all'art.13, costituisce una modalità eccezionale, rispetto a quella ordinaria prevista dall'art.12, insuscettibile di interpretazione estensiva.
Ciò si evince, sia dal titolo delle due disposizioni, sia pure dal relativo tenore, avuto riguardo al fatto che I'art. l2 contiene, non solo una previsione generale che individua alcune forme di "pubblicità ordinaria” disciplinate dall’art.12, ma pure una disposizione di chiusura per la quale la tariffa ivi indicata va, pure, applicata a qualsiasi altro mezzo (pubb1icitario) non previsto dai successivi articoli.
A sua volta, l’art. 13, non solo enuncia nel titolo il dato peculiare che quella ivi disciplinata è la “pubblicità effettuata con veicoli", ma pure indica, in modo inequivoco che trattasi della "pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all’esterno dei veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.
In buona sostanza, dal tenore delle due disposizioni, oltre che dai relativi titoli si evince che la fattispecie disciplinata dal1’art.13 non solo costituisce una previsione eccezionale rispetto alla generale previsione dell'art.12, ma pure che non risulta applicabile ai casi in cui i veicoli utilizzati, cane nel caso i c.d. “camion-vela”, siano stati realizzati o trasformati e concretamente utilizzati per l'esclusivo esercizio della attività pubblicitaria; in tal caso, deve ritenersi, avuto riguarda alle particolari peculiarità del mezzo, che si verta in tema di pubblicità ordinaria e che trovi applicazione la relativa disciplina.
Peraltro, rileva la Corte, che a diversamente ragionare si perverrebbe a conclusioni illogiche ed in contrasto con principi giuridici fondamentali.
Basti pensare alla disparità di trattamento che si realizzerebbe tra i soggetti, in dipendenza dell’accorgimento, sostanzialmente elusivo, di ricorrere strumentalmente, all'installazione dei mezzi pubblicitari sui veicoli, anzichè in posti fissi, così usufruendo a costi inferiori anche connessi alle differenze di imposta, in base alle classi di appartenenza, tra diversi Comuni, - del maggior vantaggio, della scelta del posizionamento del veicoli, magari in base alle correnti di traffico ed alla presenza di pubblico, avendo, pure, la possibilità di non versare l'imposta al Comune in cui la pubblicità viene effettuata (nel caso Varese), bensì in altro Comune (nel caso Borgomanero), individuato in base ai criteri stabiliti dall’art.13 commi 2 e 3.
Ritiene, conclusivamente, il Collegio, che dal quadro normativo di riferimento, debba desumersi che, in tema di imposta sulla pubblicità, ricada nella previsione degli artt. 5 , 6 e 12 comma 1, del D.Lgs n.507/1993, che disciplina la "pubblicità ordinaria”, l'esercizio di attività pubblicitaria visiva effettuata con mezzi e strumentazioni installati su veicoli costruiti o strutturalmente trasformati per l’esclusivo e/o prevalente esercizio di tale attività, e che la disposizione del successivo art.13 del medesimo D.Lgs. disciplini il diverso caso in cui l'attività pubblicitaria venga espletata, installando i mezzi pubblicitari, per periodi di tempo anche limitati, su veicoli di uso pubblico o privato, i quali continuano a mantenere le caratteristiche strutturali e la destinazione d'uso loro propria.
Avuto riguardo alle peculiarità di tali veicoli – nel caso c.d. “camion-vela” - che ne lasciano presumere l'ordinaria utilizzazione per l’espletamento di attività pubblicitaria, spetta al contribuente, che intenda sostenere l'utilizzazione esclusiva e/o prevalente del veicolo per uso pubblico o privato, fornire la prova di tali circostanze.
Desumendosi dagli atti in esame che trattavasi di autoveicoli stabilmente predisposti per l'espletamento di attività pubblicitaria, all’uopo espressamente adibiti e immatricolati e che i verbalizzanti ne hanno riscontrato la sosta prolungata in punti strategici della circolazione urbana del Comune di Varese, alla stregua delle precedenti considerazioni, la disciplina applicabile è stata quindi, correttamente, individuata dai Giudici di merito nell'art.12 e non nell’art.l3 del D.Lgs. n.507/1993.
Quanto all'onere probatorio in merito alla circostanza relativa alla sosta prolungata, la doglianza risulta, per un verso, inammissibile in quanto ininfluente, dal momento che, in base alle peculiari caratteristiche del mezzo, la disciplina applicabile è quella di cui all'art. 12 citato e non già quella prevista dall'art.13, e sotto altro profilo infondata, avuto riguardo alla gravità, precisione e concordanza degli elementi raccolti dai verbalizzanti in ben due occasioni ed in posti diversi della città, nonché al fatto che la contribuente, neppure in sede contenzioso, ha ritenuto di offrire elementi probatori idonei a superare e vincere la prova presuntiva offerta dalla controparte.
Il ricorso, per le esposte ragioni, va rigettato e la decisione impugnata, integrata nella parte motiva, nei sensi indicati, va confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro 1100, di cui Euro 1000 per onorario ed Euro 100 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento.
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