Mancata comunicazione all'organo di polizia dell'identità del conducente dell'autoveicolo al momento della violazione, è competente il Giudice del luogo in cui ha sede l'organo di polizia procedente

Data documento
23/11/2011
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Cassazione Civile sez. VI - Sentenza 23/11/2011 n. 24757
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FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la …. S.r.l. ha proposto innanzi al Giudice di pace di Pavia opposizione al verbale d'accertamento d'infrazione all'art. 126 - bis del codice della strada, redatto nei suoi confronti dalla polizia stradale di Pavia;

che l'adito Giudice di pace si è dichiarato incompetente per territorio ed ha indicato il Giudice di pace di Codogno;

che quest'ultimo, innanzi al quale il giudizio è stato riassunto, ha sollevato conflitto declinando la propria competenza territoriale sulla considerazione che l'illecito si fosse verificato in ……;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta la prescritta relazione, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Considerato che il precedente relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

"(...) L'istanza è fondata, in quanto, come questa Corte ha ripetutamente evidenziato, l'art. 126 - bis del codice della strada sanziona, in parte qua, il comportamento del proprietario del veicolo che senza giustificato motivo non ottempera, entro il termine ivi previsto, alla comunicazione all'organo di polizia procedente dell'identità del conducente dell'autoveicolo al momento della pregressa violazione, sicchè l'infrazione si consuma nel luogo in cui sarebbe dovuta pervenire la comunicazione che è stata omessa, vale a dire nel luogo in cui ha sede il detto organo di polizia procedente.

Va, dunque, dichiarata la competenza per materia del Giudice di pace di Pavia.

Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 380 bis e 375 c.p.c.;”

che il Collegio condivide tale proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che, pertanto, deve dichiararsi la competenza del Giudice di pace di Pavia, dinnanzi al quale la causa andrà riassunta nei termini di legge;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di procedimento per regolamento di competenza d'ufficio e non avendo le parti svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Pavia;

riassunzione nei termini di legge.

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