La configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti risulta integrata dalla concorrenza di due elementi: l'assunzione della droga e lo stato di alterazione

Data documento
19/12/2011
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Cass. pen. Sez. IV - Sent. 19/12/2011 n. 46821
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La configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti risulta integrata dalla concorrenza di due elementi: l'assunzione della droga e lo stato di alterazione, che possono essere dimostrati in modo diverso.

Svolgimento del processo

D.M.F. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che, nel confermare quella di primo grado, lo ha riconosciuto responsabile di un incidente stradale in cui era deceduta S.C. e, per l'effetto, lo ha condannato per i reati "unificati ex art. 81 cpv. c.p." di omicidio colposo aggravato (art. 589 c.p., commi 1 e 2) e di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.).

Per come ricostruito concordemente in sede di merito, il D. M., alla guida di un furgone, aveva urtato l'autovettura condotta dalla S., sbalzandola nell'opposta corsia di marcia ove veniva investita da altro veicolo, condotto da A. A.: per effetto dell'urto, la S. decedeva.

Si riteneva satisfatti va mente ricostruita la dinamica dell'incidente l'autovettura della p.o. era stata urtata per la prima volta dal furgone condotto dall'imputato e solo successivamente dall'altro veicolo, il cui conducente nulla aveva potuto fare per evitare l'impatto.

Per l'effetto, la Corte di merito riteneva non doversi procedere a rinnovazione del dibattimento come sollecitato dalla difesa per svolgere perizia.

La colpa del prevenuto, articolata sotto diversi profili di colpa generica e specifica in particolare velocità inadeguata, gomme lisce, veniva particolarmente apprezzata negativamente, anche sotto il profilo sanzionatorio, in ragione dell'acclarata condizione alterata derivante dall'uso di sostanze stupefacenti tra l'altro posta a fondamento della condanna per la fattispecie contravvenzionale.

Sul punto, veniva rigettata la doglianza della difesa che sosteneva la dimostrazione della sola pregressa assunzione della sostanza stupefacente, ma non l'attualità dello stato di alterazione non satisfattivo sarebbe stato il solo esame sulle urine, attestativo di un uso dello stupefacente anche risalente fino a 72 ore prima; mentre gli operanti non avevano attestato di uno stato psicofisico "alterato": secondo il giudicante, l'alterazione era dimostrata sintomaticamente dal "contesto" in cui si era verificato l'incidente, in particolare dalle modalità di verificazione del tamponamento, che si assumeva pressochè di impossibile accadimento e tale da dimostrare, quindi, la mancanza di lucidità e di reattività, confermativa dell'assunzione di oppiacei.

Quanto alla pena, veniva motivata in ragione della gravità della colpa tale secondo il giudicante da sconfinare quasi nel dolo eventuale e i precedenti penali ostavano anche alla concedibilità delle attenuanti generiche.

Con il ricorso si articolano tre motivi.

Con il primo si censura l'affermazione sulla sussistenza dell'alterazione propria dell'assunzione attuale della droga: si conviene con il rilievo della dimostrabilità dell'alterazione anche attraverso elementi sintomatici, una volta che attraverso il riscontro sui liquidi biologici si sia provata l'assunzione della droga, ma si sostiene che tali elementi non emergevano nella vicenda gli operanti nulla avevano riferito, non potendosi a tal riguardo valorizzare le modalità dell'incidente e il grado della colpa. Per l'effetto, si sollecita l'annullamento senza rinvio quanto alla contravvenzione e con rinvio quanto al delitto per la rideterminazione della pena.

Con il secondo ci si duole del diniego della rinnovazione del dibattimento, sul rilievo che la sollecitata perizia avrebbe chiarito l'esatta dinamica dell'incidente.

Con il terzo si censura il diniego delle attenuanti generiche, giacchè la valorizzazione negativa dei precedenti "dolosi" dell'imputato non sarebbe stata motivazione esatta e satisfattiva.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo, va ricordato che, ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.), una volta dimostrata l'assunzione" della droga con l'esame sui liquidi biologici, lo "stato di alterazione" può essere provato anche attraverso indici sintomatici.

E' noto, infatti, che per potere ritenere il reato è necessario dimostrare non solo che il conducente, precedentemente al momento in cui si è posto alla guida, abbia "assunto sostanze stupefacenti", ma anche che egli, al momento dell'accertamento, guidava "in stato di alterazione" causato da tale assunzione, giacchè tale stato di alterazione costituisce un "elemento costitutivo" della fattispecie incriminatrice.

Al riguardo, secondo assunto pacifico e qui condiviso la giurisprudenza è pacifica: tra le tante, Cassazione, Sezione 4^, 4 novembre 2009, PM in proc. Confortola; Sezione 4^, 6 giugno 2007, Loffredo; Sezione 4^, 7 febbraio 2007, Macchiarelli; Sezione 4^, 1 marzo 2006, Orsini; nonchè, Sezione 4^, 28 aprile 2006, Verdi; Sezione 4^, 11 aprile 2006, Marchetti; Sezione 4^, 1 marzo 2006, Petillo, per la dimostrazione dell'avvenuta "assunzione" delle sostanze stupefacenti, la norma indica esplicitamente come necessario un accertamento tecnico-biologico, a differenza di quanto previsto per lo stato di ebbrezza rilevante ex articolo 186 del codice della strada, che può essere desunto anche da elementi sintomatici esterni: ciò in quanto l'accertamento relativo all'assunzione di droghe richiede conoscenze specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze.

Per la dimostrazione dell'attualità dell'alterazione, invece, non è richiesto necessariamente l'espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione della droga, unitamente all'apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato.

In altri termini, se la fattispecie risulta integrata dalla concorrenza di due elementi l'assunzione della droga e lo stato di alterazione, si tratta di elementi che possono essere dimostrati in modo diverso.

Quanto al primo, per espressa indicazione normativa, è necessario l'accertamento sui liquidi biologici del conducente: il disposto dell'art. 187 C.d.S., comma 3, del resto, è in tal senso univoco.

Quanto al secondo, invece, trattandosi di un elemento obiettivamente rilevabile, per la dimostrazione possono valere anche indici sintomatici: non solo ricavabili dalla deposizione degli operanti della p.g. che hanno proceduto alla contestazione o da quella di altri eventuali testimoni attendibili e qualificati, ma anche legittimamente desumibili sulla base del principio del libero convincimento aliunde ed in primo luogo proprio dalle circostanze e modalità di verificazione dell'incidente se ed in quanto ritenute satisfattive in modo logicamente spiegabile.

Ciò che qui il giudicante ha fatto legittimamente, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, spiegando in modo qui non rinnovabile perchè non intrinsecamente illogico la rilevanza specifica proprio delle modalità di verificazione dell'urto a dimostrare la mancanza di lucidità del prevenuto e quindi l'alterazione che qui importa.

Di rilievo il passaggio ove il giudicante afferma che l'impatto sarebbe stato quasi impossibile se il prevenuto non fosse stato privo di lucidità e tale passaggio non merita le censure di illogicità sviluppate in ricorso.

Inaccoglibile è anche il secondo motivo, avendo il giudicante motivato ampiamente sulle ragioni della satisfattivita degli elementi acquisiti per la ricostruzione dell'incidente, di cui, per vero, ha dato spiegazione logica e qui incensurabile.

Va ricordato, infatti, che la rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti, sicchè non può essere censurata la sentenza nella quale siano indicati i motivi per i quali la riapertura dell'istruttoria dibattimentale non si reputi necessaria (Sezione 3^, 27 maggio 2009, A.; nonchè, Sezione 4^, 6 novembre 2009, Morelli). Ciò che vale a fortori allorquando, come nella specie, la rinnovazione riguardi lo svolgimento di una perizia, atteso che trattasi di mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice.

Inammissibile, infine, la doglianza sul diniego delle attenuanti generiche a fronte di una motivazione esauriente ed in linea con il disposto dell'art. 133 c.p..

Il ricorrente articola una censura di merito, sull'apprezzamento discrezionale in punto di dosimetria della pena e di trattamento sanzionatorio, che il giudice ha ampiamente motivato pur impropriamente ritenendo di applicare la continuazione, in presenza di un delitto colposo, valorizzando i precedenti dell'imputato.

E' noto, in proposito, per quanto interessa, che la valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione delle circostanze, nonchè per quanto riguarda in generale la dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve senz'altro escludersi avendo il giudice motivato, con puntuale argomentazione, le ragioni in forza delle quali non potevano concedersi le generiche appunto per i precedenti penali.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Commenti (1)
daTaron, maggio 2, 2012
UTILE
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