Richiesta di parere su box dissuasori dell'eccesso di velocità

Data documento
28/10/2011
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M.I.T. - Parere 28/10/2011 n. 5342
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione II

28/10/2011

Prot. n. 5342

Oggetto: Richiesta di parere su box dissuasori dell'eccesso di velocità. Rif, prot. n. 2461/11/Area III del 13.10.2011.

 

Con riferimento a quanto esposto nella nota in riscontro, si comunica che i manufatti in oggetto non sono inquadrabili in alcuna delle categorie previste dal Nuovo Codice della Strada (DLs n, 285/1992) e dal connesso Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992), e dunque per essi non risulta concessa alcuna approvazione, ai sensi dell'art. 45 c. 6 del Codice e dell'art, 192 c. 3 del Regolamento, da parte di questa Direzione Generale.

L'art. 60 della Legge 29 luglio 2010, n. 120, "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", rinvia ad apposito decreto ministeriale, non ancora emanato, la definizione delle caratteristiche degli impianti da impiegare per la regolazione della velocità.

Poiché i manufatti in questione non possono essere classificati come impianti, in quanto privi di qualsivoglia dispositivo deputato alla specifica funzione, essi probabilmente non potranno neppure essere ricondotti alla futura nuova disciplina che sarà introdotta in attuazione del suddetto art 60 L. n. 120/2010.

L'eventuale impiego come componenti della segnaletica non può essere autorizzato in quanto i manufatti non sono riconducibili ad alcuna delle fattispecie previste dal vigente Regolamento,

Allo stato attuale, a parere di questo Ufficio, l'unico impiego consentito è quello che prevede l'installazione al loro interno di misuratori di velocità di tipo approvato, Tale installazione può essere definitiva o anche saltuaria, nell'ambito delle strategie di controllo delle infrazioni, adottate dagli organi di polizia stradale, considerato che anche una collocazione fissa non implica necessariamente un'attività di rilevamento continuativa.

In tali casi si applicano le disposizioni vigenti in materia di controllo della velocità, sia per quanto riguarda l'impiego ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge n. 121/2002. convertito con modificazioni nella Legge n. 168/2002, sia per quanto riguarda la visibilità e la segnalazione, ai sensi del Decreto Interministeriale Trasporti-Interno 15.08.2007, sia per quanto riguarda in generale il coordinamento delle attività prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade, ai sensi della Direttiva emanata dal Ministero dell'Interno in data 14.08.2009.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)

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