Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI. LA NAVIGAZIONE E I SISTEMI
INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE
DIVISIONE 4
12/09/2011
Prot. 4583
OGGETTO: Richiesta di interpretazione delle norme del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione
Con riferimento alla missiva pervenuta allo scrivente Ufficio (Vs. prot. 0107854/2011), si riportano di seguito le risposte ai quesiti posti.
1. A parere dello scrivente Ufficio il posizionamento del mezzo pubblicitario sommariamente descritto non è consentito. Le rotatorie, anche se non vengono definite nel Nuovo Codice della Strada, altro non sono che delle intersezioni a raso e pertanto normati dal disposto dell'art. 51 cc. 3 - 4 del Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, per cui si ritiene non sia possibile installare mezzi pubblicitari sulle rotatorie sia fuori che all'interno di un centro abitato.
2, Il Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione all'art. 47 c. 7 definisce "impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta".
Il disposto del suddetto comma 7 prescrive quindi che l'elemento determinante affinché un manufatto possa essere ritenuto un impianto pubblicitario di servizio è che il manufatto stesso abbia come finalità principale la realizzazione di un servizio di pubblica utilità e che sia classificabile come elemento di arredo urbano e stradale. A parere dello scrivente Ufficio l'impianto rappresentato nel bozzetto illustrativo non presenta tali caratteristiche peculiari.
3. Richiamando le considerazioni esposte al precedente capo 2, nel quesito non è riportato fattivamente in cosa consisterebbero le pubbliche affissioni da apporre sull'impianto, né la tipologia del manufatto (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili). Ipotizzando che il manufatto sia quello indicato nel bozzetto, a parere dello scrivente Ufficio, esso non può ritenersi un elemento di arredo urbano e stradale il cui elenco è esplicitato nel succitato art. 47 c. 7 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione. Si evidenzia inoltre che in generale lo scopo primario dell'impianto pubblicitario di servizio è il servizio di pubblica utilità che deve risultare prevalente nella rappresentazione rispetto al messaggio pubblicitario.
4. L'art. 51 c.3 lett. b) del Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione prescrive che "il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato ...... in corrispondenza della intersezioni". L'art. 3 c. 1 del Nuovo Codice della Strada definisce l'area di intersezione come la "parte di intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico"; per la definizione della suddetta area si deve considerare il prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale (in analogia, a quanto previsto dall'art. 158 c. 1 lett. f) del Nuovo Codice della Strada) di ciascuna corrente veicolare, misurata lungo la direttrice di marcia (come indicato ai cc. 3 - 4 dell'art. 51 del Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione). Rispetto a quest'area dell'intersezione così determinata, devono essere rispettate delle distanze minime che sono dettate dai commi del succitato art. 51, a seconda che l'area in questione ricada o meno all'interno di un centro abitato.
Relativamente alle rappresentazioni raffiguranti le due tipologie di intersezione ("a rotatoria e a T") caratterizzate dal posizionamento di cartelli pubblicitari e/o insegne di esercizio, si evidenzia che nella missiva non viene specificato se le stesse ricadono o meno all'interno di un centro abitato. Utilizzando, comunque, la metodologia sopra descritta si ricava l'area dell'intersezione, costituita di fatto da un quadrilatero, dal quale devono essere mantenute delle distanze minime prescritte per l'installazione di mezzi pubblicitari, considerando soprattutto se tali installazioni risultano essere in vista per i conducenti che percorrono le direttrici di marcia. Le suddette distanze minime, misurate dai vertici del quadrilatero, determinano un "ulteriore quadrilatero", all'interno del quale, a parere dello scrivente Ufficio, non è consentito collocare cartelli pubblicitari.
In ragione delle sopra indicate considerazioni, in via generale, si ritiene che i cartelli pubblicitari rappresentati nell' "intersezione a rotatoria" potrebbero ricadere nel succitato "ulteriore quadrilatero", per cui la loro installazione sarebbe in violazione delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada.
Diversa considerazione va fatta per le insegne di esercizio in quanto l'art. 51 c. 5 del Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione determina che "le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3. lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice". In via generale, a parere dello scrivente Ufficio, le insegne rappresentate nel disegno allegato alla missiva possono essere autorizzate se rispettose del disposto del sopra riportato c. 5, purché le stesse insegne di esercizio non arrechino disturbo visivo agli utenti o ne distraggano l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza stradale.
IL DIRIGENTE
( Dott. ing. Luciano MARASCO)
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